Urbanistica

Concessioni demaniali, tettoia e bagno per disabili annessi al chiosco non sono ampliamento di superfici occupate

Il Tar Sardegna annulla l'autorizzazione concessa ma poi revocata, e condanna il comune

di Davide Madeddu

Prima il via libera alla domanda per posizionare chiosco, pedana, tettoia e bagno per disabili, poi (con provvedimento di autotutela) il diniego, infine la sentenza del Tar (sentenza n. 422/2021) che annulla l'ultimo atto e condanna l'amministrazione comunale. Tutto nasce quando un'azienda titolare di concessione demaniale per «struttura di facile rimozione» presenta al Comune di Olbia, domanda per la sistemazione di un chiosco di 36 metri quadrati per la somministrazione di bevande e alimenti. Il concessionario, dal 2015 ha anche le autorizzazioni all'occupazione del demanio per il «posizionamento stagionale di una pedana di 45 metri quadrati e di una tettoia ("freschiera" di 46 metri quadri), per l'ampiezza complessiva di 91 mq, quali pertinenze del chiosco». Per la stagione estiva del 2020 l'azienda presenta istanza per sistemare la tettoia, la pedana e realizzare un nuovo bagno per portatori di handicap.

Il 17 giugno dal Suape del comune di Olbia arriva parere favorevole. Il 22 giugno però il Servizio Edilizia Privata comunale propone al Dirigente Suape l'indizione di una nuova Conferenza di servizi al fine di disporre l'annullamento del provvedimento. Per il Servizio, come ricostruiscono i giudici del Tar, il giudizio favorevole sarebbe stato «in contrasto con la deliberazione n. 62, che era stata approvata dalla Giunta Comunale in data 6.3.2020», riguardante "Direttive generali per l'esercizio delle concessioni demaniali operanti per finalità turistico ricreative e il rilascio di autorizzazioni demaniali, per la stagione balneare 2020, nel territorio comunale". Per l'ufficio le eventuali modifiche alle concessioni in corso non avrebbero potuto comportare alcun «aumento della superficie» delle concessioni esistenti (in attesa del PUL). Il 6 luglio, con la tettoia già realizzata, si svolge la Conferenza di servizi che annulla il parere positivo espresso precedentemente. C'è poi un sequestro della tettoia cui segue, a settembre, la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo per accertamento di possibili reati amministrativi. Il 22 ottobre c'è il ricorso al Tar «per ottenere il suo annullamento (con ripristino e riviviscenza del precedente titolo autorizzatorio)». Ci sono poi le fasi dibattimentali e la sentenza.

Nel provvedimento i giudici rimarcano che «l'amministrazione, nel revocare il titolo, non ha contestato asserite false dichiarazioni, ma ha ritenuto di esprimere un ripensamento per il ritenuto contrasto dell'istanza con la delibera della Giunta comunale 62\2020».C'è poi il passaggio in cui si evidenzia che la relazione tecnica allegata al progetto chiariva tutti gli aspetti. L'azienda, scrivono i giudici «ha chiesto con un'unica DUA, di poter posizionare il chiosco sulla concessione vigente (espressamente indicata) e, in aggiunta, la concessione demaniale per il posizionamento di opere pertinenziali ulteriori (le rappresentazioni grafiche allegate rappresentano il chiosco, il bagno e la tettoia)». Opere «ritenute compatibili per la loro particolare natura di basso impatto, previo riscontro del nesso funzionale e pertinenziale». «In questo caso le opere proposte rientravano in questa deroga, che riteneva espressamente consentito l'incremento di superficie - sottolineano i giudici amministrativi -; a maggior ragione, il servizio aggiuntivo dedicato ai disabili era opera compatibile, stante l'interesse peculiare prevalente tutelato dal legislatore, al fine di agevolare la specifica utenza».

Dunque l'annullamento in autotutela impugnato «non ha considerato che il provvedimento della GC n. 62\2020 contemplava espressamente la fondamentale eccezione, la quale legittimava il rilascio (ed il mantenimento) della concessione che era stata, oltretutto, già rilasciata alla ricorrente, con sua esecuzione». Per i giudici «la rivisitazione dell'istruttoria ha determinato l'adozione di un provvedimento illegittimo, non coerente con la disciplina generale che era stata introdotta dalla stessa Giunta (direttiva 2020), con emanazione di due (opposti) provvedimenti in contrasto fra loro (assunti nel giugno e nel luglio 2020)». Quindi la decisione: «Non sussistendo il contrasto, rilevato in sede di riesame in autotutela - scrivono i giudici -, il provvedimento impugnato di auto-annullamento, emesso dopo l'avvenuta parziale realizzazione delle opere (con montaggio della tettoia), è illegittimo e va annullato».

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