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Tecnici Pa, incentivi 2% da calcolare sull'importo dell'appalto escluse opzioni e niente premi sugli affidamenti diretti

I chiarimenti sono contenuti nelle risposte del Mims ad altrettanti quesiti posti dalle stazioni appaltanti

di Mauro Salerno

Gli incentivi del 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici devono essere calcolati sull'importo posto a base di gara, senza tenere conto delle eventuali opzioni che potrebbero far lievitare il valore complessivo dell'appalto. Inoltre, gli incentivi possono essere riconosciuti soltanto per le prestazioni messe a gara o al massimo affidate dopo indagine di mercato e comparazione tra più preventivi, escludendo dunque la possibilità di elargire bonus nel caso di affidamenti diretti. Sono i due importanti chiarimenti contenuti nelle risposte a due quesiti rivolti al servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) da parte delle stazioni appaltanti.

Niente opzioni nel calcolo degli incentivi 2%
La prima risposta riguarda le modalità di calcolo degli incentivi del 2% per i tecnici della Pa. Un ente chiede «se l'importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara». La risposta del Mims (consultabile qui) è negativa. Nel parere si spiega infatti che «l'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara non va confuso con il c.d. valore stimato dell'appalto che, ai sensidell'art. 35, comma 4, del Codice è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'Iva, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Al contrario, l'importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l'espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione,dunque, del costo stimato per le eventuali opzioni».

Niente premi per gli appalti affidati in via diretta
Il secondo chiarimento riguarda la possibilità di riconoscere i bonus anche per le prestazioni effettuate per gli appalti affidati a ditte di fiducia, dunque senza passare per una gara. Anche qui arriva l'altolà del Mims. «La giurisprudenza contabile - si spiega nel parere - è unanime nel ritenere che presupposto indefettibile per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sia il ricorso al mercato, a mezzo di pubblica gara, come si evince dal tenore letterale della norma succitata, la quale individua nell'importo "posto a base di gara" il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi per funzioni tecniche». Tuttavia, spiegano sempre dal Servizio giuridico di Porta Pia è possibile riconoscere i bonus anche nel caso di assegnazione con la nuova formula del cosiddetto «affidamento diretto mediato» (assegnazione fiduciaria sulla base della comparazione di almeno tre preventivi) , «di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 », in quanto, si legge sempre nel parere «la stessa evoca lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali, vincolando il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte pervenute, secondo la tipologia e l'oggetto del contratto da affidare». Resta però «l'impossibilità di compensare con emolumenti premiali le funzioni svolte dai dipendenti nell'ambito di un affidamento diretto, salve le ipotesi nelle quali, per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere, in modo chiaro e pedissequo, nella motivazione della determinazione a contrarre».


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