Urbanistica

Demolizione dell'abuso, il rischio di staticità non blocca l'ordine

Ma la questione va affrontata nella fase dell'esecuzione, afferma la Corte di Cassazione

di Massimo Frontera

I proprietari di un immobile nel napoletano ha realizzato abusivamente due appartamenti da 220 mq in un sottotetto, con annesso balcone, per un totale di 11 nuovi vani. Gli autori sono stati condannati dal giudice a un anno e 11 mesi di arresto più 600 euro di sanzione, oltre all'ordine di demolizione. Nel ricorso al Tribunale, il proponente ha sostenuto che la demolizione avrebbe compromesso la staticità dell'edificio sottostante e che, pertanto, si sarebbe dovuto accertare, attraverso un approfondimento tecnico, il perimetro esatto dell'intervento di rimessa in pristino. Sempre secondo il ricorrente, in caso di conferma dell'impossibilità di demolizione, si sarebbe dovuto optare per la fiscalizzazione. Il Tribunale ha respinto il ricorso. L'appello è stato respinto dalla Corte di Cassazione - con la pronuncia n.3704 pubblicata il 30 gennaio - che ha confermato la decisione del primo giudice.

Nel caso specifico, i giudici della Terza Sezione penale hanno segnalato la genericità dei paventati rischi di tipo statico legati alla demolizione, sottolineando che «la mera difficoltà di procedere alla demolizione non può in sé giustificare la revoca o la sospensione dell'ordine demolitorio, a ciò dovendosi solo aggiungere che saranno ovviamente demandate alla fase esecutiva della demolizione la salvaguardia della statica del fabbricato e la contestuale necessità di rimuovere le opere abusive sovrapposte».

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