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Il gestore di rete elettrica risponde per i danni da cambio della tensione

Applicabile la direttiva europea sulla responsabilità da prodotto difettoso

di Marina Castellaneta

Il gestore di una rete elettrica va considerato come produttore. Di conseguenza, l'utente che subisce un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore ha diritto ad ottenere il risarcimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza C-691/21 depositata il 24 novembre, con cui, nel segno della tutela dei consumatori, chiarendo la delimitazione tra processi di fabbricazione e di commercializzazione, si precisano i criteri per inquadrare il gestore dell'energia tra i produttori e applicare quindi la direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La controversia era stata aperta da un'azienda che, nei propri uffici, aveva subìto danni a causa del malfunzionamento del sistema di distribuzione di energia elettrica. L’azienda aveva ottenuto solo un parziale indennizzo della compagnia di assicurazione, aveva chiamato in giudizio il gestore di elettricità, ritenendolo responsabile.

La Corte di cassazione francese, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se il gestore di rete elettrica possa essere considerato come produttore ai sensi della direttiva 85/374 e, quindi, responsabile per aver fornito un prodotto difettoso.

Prima di tutto, la Corte Ue ha delineato la nozione di prodotto contenuta nella direttiva che include, all'articolo 2, anche l'elettricità. Per stabilire se il gestore che si occupa unicamente della distribuzione dell'energia elettrica possa essere considerato produttore, i giudici hanno chiarito che sono da considerare non solo la lettera della norma Ue, ma anche il contesto e gli scopi perseguiti, tenendo conto che si tratta di una nozione propria del diritto Ue: in base alla direttiva, si considera produttore il fabbricante di un prodotto finito nonché ogni persona che «apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto si presenta come produttore dello stesso».

È al produttore – chiarisce la Corte – che va imputata la responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi e non, invece, al fornitore che si limita a rivendere un prodotto acquistato senza poter agire sulla sua qualità. Nel caso dei servizi di distribuzione di energia elettrica, il gestore non si limita a consegnare un prodotto, «ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, vale a dire la sua tensione». Solo con l'intervento del gestore, infatti, l'energia può essere offerta al pubblico per l'utilizzo e il consumo e solo il gestore può modificare il livello di tensione di energia, che è una caratteristica del prodotto.

Pertanto, poiché il gestore può modificare il livello di tensione, egli va considerato come produttore, con l'applicazione delle regole Ue sulla responsabilità per danni da prodotto. Di conseguenza, un utente che subisce un danno a causa del cambiamento nella tensione nel servizio di fornitura di energia potrà agire in giudizio nei confronti del gestore che, in quanto produttore, sarà responsabile dei danni causati al cliente finale.

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