Progettazione

Prevenzione antincendio, definitivo il restyling delle scadenze

La nuova mappa dei termini per le varie attività, dopo la definitiva approvazione del Dl Milleproroghe. Cosa cambia per scuole, asili, alberghi, luoghi per la cultura e altro ancora

di Mariagrazia Barletta

Molteplici i rinvii antincendio incamerati dal Milleproroghe in fase di conversione. Come anticipato nei giorni scorsi, ai differimenti per scuole e asili nido, già presenti nel Dl, se ne aggiungono molti altri per le attività che, a distanza anche di decenni dall'emanazione delle regole tecniche, ancora non hanno provveduto a conformarsi alle prescrizioni in esse contenute. La mappa di tutti i nuovi termini (aggiornata al 22 febbraio) si trova a questo link.

Scuole (art. 5, comma 5)
La normativa di prevenzione incendi delle scuole, risalente al 1992, concedeva cinque anni di tempo agli istituti affinché si adeguassero alle nuove prescrizioni. Con l'ultimo differimento, approvato con il Dl e rafforzato in fase di conversione del Milleproroghe, la "messa a norma" potrà essere completata entro 31 dicembre 2024. Sono coinvolte in questo rinvio le scuole di ogni ordine e grado (esclusi gli asili nido) e le strutture in cui sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Asili nido (art. 5, comma 5)
Più recente la normativa per gli asili nido, che è stata emanata nel 2014 dopo che il Dpr 151 del 2011 li ha inseriti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Con il Dl Milleproroghe, gli asili nido dovranno completare il primo ciclo di adeguamento, previsto dalla regola tecnica verticale (Rtv) del 16 luglio 2014, entro il 31 dicembre 2024. Slittano, di conseguenza la seconda e terza scadenza del piano in fasi introdotto dalla Rtv.

Attività ricettive turistico-alberghiere (art. 12-bis)
Arriva puntuale anche il rinvio per le attività ricettive turistico-alberghiere (alberghi, villaggi turistici, affittacamere, etc..) con oltre 25 posti letto, che potranno conformarsi alla regola tecnica del 1994 (o all'omologa del Codice di prevenzione incendi) entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della Scia parziale che attesti il rispetto di almeno sei di dieci prescrizioni dell'elenco approvato con un emendamento al Milleproroghe. Per beneficiare del rinvio, le strutture devono essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal Dm Interno 16 marzo 2012.

Adempimenti immediati per strutture ricettive non a norma (art. 12-bis)
Rispetto alle proroghe degli anni precedenti, c'è una novità per gli alberghi, ossia insieme al differimento vengono previsti degli adempimenti da attuare subito. Più nel dettaglio, nelle more del completo adeguamento alle norme antincendio, i titolari delle attività devono pianificare l'attività di sorveglianza di impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, seguendo quanto indicato dal Dm Controlli (Dm 1° settembre 2021). Devono anche formare gli addetti antincendio, che devono frequentare un corso di almeno 8 ore conforme alle nuove regole del Dm 2 settembre 2021. Da attuare subito anche l'integrazione del piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle prescrizioni normative e alla presenza dei cantieri all'interno dell'attività. I lavoratori vanno inoltre informati sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Strutture sanitarie (art. 2, comma 9-bis)
La legge di conversione del Milleproroghe rinvia di tre anni le ultime tre scadenze del piano di adeguamento in quattro fasi che era stato delineato dal Dm Interno 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie (esistenti alla data di entrata in vigore della Rtv 18 settembre del 2002) che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto. Il rinvio è riservato, più nel dettaglio agli ospedali che hanno aderito al piano di adeguamento del 2015 e che per cause di forza maggiore, legate all'emergenza pandemica, siano impossibilitate a completare i lavori programmati. Per beneficiarne, inoltre, gli ospedali devono risultare in regola con gli adempimenti della prima scadenza del piano in quattro step, quella del 24 aprile 2016. In alcuni casi il nuovo differimento va letto insieme a quello arrivato con il Dm del ministero dell'Interno del 20 febbraio 2020. Le ultime tre scadenze erano originariamente fissate al 24 aprile degli anni 2019, 2022 e 2025. Il Dm del 2020 – va ricordato - ha prorogato di un anno le scadenze del 24 aprile 2019 e 2022, ma lo ha fatto in modo selettivo, indirizzandolo alle strutture sanitarie che per cause di forza maggiore, dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, non siano riuscite a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.

Rifugi alpini (art. 12-bis)
Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto slitta al 31 dicembre 2023 la prima fase delle "messa a norma" individuata dal Dm 3 marzo 2014 che ha modificato la Rtv. La seconda (e ultima) scadenza del piano di adeguamento è spostata, di conseguenza, al 31 dicembre 2025.

Istituti, luoghi della cultura e sedi ministeriali (art. 5, comma 5-quater)
Viene concesso più tempo anche per la "messa a norma" di istituti, luoghi della cultura e sedi dei ministeri vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti ai controlli di prevenzione incendi. L'emendamento approvato modifica una scadenza fissata dalla legge di Bilancio 2019, che aveva previsto un maxi-piano di adeguamento per queste strutture, insieme all'emanazione di alcuni Dm del ministero dell'Interno che avrebbero dovuto indicare misure di sicurezza equivalenti da attuare in alternativa alle prescrizioni antincendio non rispettate. Tali misure di sicurezza, con lo slittamento di un anno approvato con il Milleproroghe, dovranno essere messe in atto entro il 31 dicembre 2024.

Its Academy (art. 5, comma 5)
Il termine entro cui le Università devono adeguarsi alle norme antincendio, fissato al 31 dicembre 2024, viene esteso anche alle scuole di alta tecnologia per la formazione professionalizzante in ambito terziario, ossia agli Its Academy.

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