Personale

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro non «vale» nel caso di vincita di concorso in enti di diritto pubblico

Così i tecnici di Via del Corso benché non ci sia un'esclusione esplicita delle amministrazioni non rappresentate da Aran in sede di contrattazione

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le amministrazioni, anche di diverso comparto, rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato.

Nel caso in cui il dipendente chiede di esercitare il diritto alla conservazione del posto di lavoro a l'amministrazione di provenienza dovrà stipulare con lo stesso un nuovo contratto individuale di lavoro il quale esplicherà ex novo i propri effetti giuridici dal momento della sua stipula.

Sono queste le conclusioni che arrivano dall'Aran, con i pareri CFC 115a e CFC 116a pubblicati in questi giorni nella propria homepage, destinati al personale del comparto delle Funzioni centrali ma pienamente aderente alla fattispecie disciplinata, all'articolo 25, anche dal contratto 16 novembre 2022 delle Funzioni locali.

L'articolo 19 del contratto del comparto delle Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, al comma 10, ha previsto che ai lavoratori a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova assunti hanno diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza «per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione» e il dipendente che decide di avvalersi di tale diritto rientra, a domanda, nell'area e nel profilo professionale di provenienza.

La disposizione è stata riproposta in modo identico anche per il personale delle Funzioni locali all'interno dell'articolo 25, comma 10, del contratto del 16 novembre 2022.

Ma tale diritto può essere esercitato anche dal dipendente che ha vinto il concorso presso un amministrazione a cui non si applica il diritto pubblico contrattualizzato, così come delineato dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 (come gli organi costituzionali o le autorità indipendenti)?

Come avviene l'inquadramento del dipendente che decide di esercitare il diritto in questione?

Questi gli interrogativi posti direttamente all'attenzione dell'Aran.

Per i tecnici di Via del Corso benché non ci sia un'esclusione esplicita delle amministrazioni non rappresentate da Aran in sede di contrattazione (il cui elenco è contenuto nel contratto quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021) dalla formulazione adottata nella norma si può desumere che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le amministrazioni (anche di diverso comparto) rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato.

Dunque sono da escludere dall'alveo dell'applicazione della norma tutte quelle amministrazioni i cui rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico.

Nel caso in cui il dipendente volesse esercitare il diritto di rientrare così presso l'amministrazione di provenienza, quest'ultima dovrà, predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro il quale esplicherà ex novo i propri effetti giuridici dal momento della sua stipula.

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