I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna gas metano: competenze, contratti e prezzi

di Mauro Calabrese

Ambiente - Energia - Cambiamenti climatici - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il clima (Pniec) - Efficienza energetica - Decarbonizzazione - «Phase out» - Regioni a statuto speciale - Gas Naturale Liquefatto (Gnl) - Opere infrastrutturali - Competenza legislativa

Le norme del Dpcm 9 marzo 2022, che ha individuato le opere e le infrastrutture necessarie al cd «phase out» dell’utilizzo del carbone nel settore industriale ed energetico della Sardegna, a favore del passaggio all’uso del Gas Naturale Liquefatto (Gnl), in attuazione dell’articolo 31, comma 3 del Dl n. 77 del 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), non violano la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione e distribuzione dell’energia elettrica», ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, ribadendo il Tar l’estraneità del settore degli idrocarburi dal concetto di energia elettrica e non essendo richiesta, in tema di idrocarburi a mare, neppure la preventiva intesa tra Stato e Regione per quanto concerne l’uso del mare, di zone del mare territoriale e del pubblico demanio marittimo per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.
Inoltre, la materia inerente al processo di decarbonizzazione dei settori industriali della Sardegna, compreso il dimensionamento e la localizzazione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione della cd «virtual pipeline», ovvero un collegamento virtuale tra la Rete nazionale del trasporto del gas e la Sardegna, attraverso «unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione» (Fsru) e rigassificatori, non rientra nella potestà legislativa concorrente della Regione autonoma, restando di competenza esclusiva dello Stato, in quanto pur potendo il Gnl servire anche alla produzione di energia elettrica, il settore del gas naturale non può essere automaticamente ricompreso nel concetto di energia elettrica.

Tar Lazio, Sezione Terza, Sentenza 26 settembre 2022, n. 12149

 
Energia - Gas Metano - Appalti pubblici - Fornitura servizi - Aziende sanitarie - Ospedali - Climatizzazione invernale -Vettori energetici - Revisione dei prezzi - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) - Eventi eccezionali - Prezzi al consumo

L’istituto della revisione dei prezzi negli appalti di opere e servizi pubblici, compresa la fornitura di energia e gas, mira a garantire la sussistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, dell’equilibrio economico instaurato tra le parti all’atto della stipulazione del contratto, con la finalità di interesse pubblico di garantire l’esecuzione di contratti relativi a beni e servizi in modo che non vengano esposti, a causa della eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, al rischio di incompiutezza delle attività contrattualizzate, anche tutelando l’esecutore, al quale va riconosciuto un giusto compenso a fronte delle prestazioni fornite.
A fronte del notevole aumento dei prezzi, imprevedibile e incontrollato, rilevato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che fra gennaio e dicembre 2021 ha registrato per i prezzi medi mensili dei mercati all’ingrosso un aumento di quasi il 500% per il gas naturale e del 400% circa per l’energia elettrica, laddove i capitolati d’appalto prevedano un mero adeguamento dei prezzi sulla base dei prezzi calmierati sostenuti dagli utenti domestici anziché di quelli notevolmente più alti realmente sostenuti dalle imprese, le clausole contrattuali devono essere interpretate «in bonam partem», con integrazione ai sensi dell’articolo 1339 del Codice Civile e ai sensi dell’articolo 115 del Dlgs n. 163 del 2006, che ha natura cogente e inderogabile, nel senso che l’Amministrazione competente deve comunque contemperare le esigenze pubbliche con quelle del fornitore, procedendo a far sì che i prezzi contrattuali siano effettivamente adeguati alla variazione dei costi dei fattori produttivi ai fini di garantire l’equilibrio contrattuale.

Tar Lazio, Sezione Terza Quater, Sentenza 10 ottobre 2022, n. 12875

 

Mercato del gas e dell’energia - Pratiche commerciali - Scorrettezze - Tutela dei consumatori - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) - Agenti venditori - Contratti a distanza - Responsabilità - Sanzioni

Essendo il mercato del gas e dell’energia caratterizzato da una significativa asimmetria informativa tra fornitore del servizio e utente, a fronte dell’accertata messa in atto, da parte di agenti venditori incaricati, di pratiche commerciali scorrette, come l’attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e di gas naturale, per l’acquisizione di clientela domestica e di micro-imprese sul mercato libero, e nella conclusione di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, in violazione dei diritti attribuiti al consumatore dal Dlgs n. 21 del 2014 e incompatibili con le disposizioni del Codice del Consumo, sorge la responsabilità sanzionabile dell’impresa fornitrice a fronte della mancata o tardiva predisposizione di adeguati strumenti di controlli preventivi e successivi sull’operato degli agenti, quale condotta contraria al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.
Neppure l’eventuale utilizzazione, da parte di imprese concorrenti, di pratiche commerciali similari a quelle sanzionate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), non può rilevare come ragione di giustificazione di comportamenti oggettivamente in contrasto con gli obblighi di correttezza codificati dal Dlgs n. 206 del 2005, potendo, piuttosto, la contemporanea o precedente violazione delle prescrizioni del Codice del Consumo da parte di altre imprese operanti nel medesimo settore, legittimare l’adozione, nei confronti delle stesse, di provvedimenti repressivi analoghi.

Tar Lazio, Sezione Prima Stralcio, Sentenza 11 ottobre 2022, n. 12880

 

 

Energia - Gas naturale - Imposte sulla produzione e sui consumi - Accise - Usi industriali - Acqua calda - Finalità produttive - Cessione a terzi

L’articolo 26, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1995, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, in quanto prevede una aliquota agevolata in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali, è norma di stretta interpretazione, che, quindi, non può trovare applicazione al di fuori dei casi a essa riconducibili, essendo la misura agevolativa strettamente connessa a due presupposti essenziali, ovvero che il gas naturale, anche se impiegato per la produzione di acqua calda, sia utilizzato esclusivamente nell’ambito della struttura e dei locali destinati all’attività produttiva, oppure, in caso di produzione di acqua calda, sia utilizzato per gli impieghi produttivi dell’impresa stessa.

Pertanto, non può essere considerato «impiego ad uso industriale», con beneficio dell’accisa agevolata, l’impiego di gas destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ritenendo la legge sussistente un uso civile nel caso in cui la produzione dell’acqua calda sia funzionale alla successiva cessione in favore di terzi.

Cassazione, Sezione Quinta Civile, Sentenza 27 settembre 2022, n. 28067

Gas Metano - Usi civili - Interruzione per morosità - Responsabilità penale - Reati contro il patrimonio - Furto aggravato - Appropriazione indebita - Manomissione - Allaccio abusivo

In materia di reati contro il patrimonio, vale la regola di carattere generale secondo cui laddove l’agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita.

Pertanto, a fronte dell’accertato allaccio abusivo alla rete di alimentazione del gas naturale mediante manomissione della valvola di chiusura, apposta all’impianto di gas metano di una abitazione, a seguito di interruzione della fornitura di gas per morosità nei pagamenti, si configura la fattispecie del reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, comma 1, numero 2, del Codice Penale, anziché quella, meno grave, di appropriazione indebita ai sensi del successivo articolo 646 del Codice Penale, non avendo l’imputato alcuna disponibilità sul bene «gas metano» contenuto nelle tubazioni passanti attraverso l’immobile, né tantomeno sull’impianto, sottoposto, peraltro, a chiusura con apposita chiave.

Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 30 settembre 2022, n. 37129