Il CommentoFisco e contabilità

Pagamenti Pa, dalla Corte conti un monito sugli allineamenti delle poste debitorie e creditorie nei bilanci

di Ettore Jorio

Il legislatore, il decisore territoriale, l'esecutore delle norme e il controllore della spesa e della corretta esecuzione degli atti che la determinano dovrebbero fare propria la ratio e la più «intima» aspettativa che sono alla base delle più recenti decisioni delle Sezioni di controllo della Corte dei conti in materia di trasparenza dei debiti e dei crediti della Pa. Lo dovrebbero fare partendo dall'ultima deliberazione, da quella adottata dalla Sezione abruzzese.

La Corte dei conti sollecita ciò che occorre (e come)
In particolare, il giudice contabile di Abruzzo, con la deliberazione n. 82/2022, ha tracciato la via verso la verità da assicurare al bene pubblico (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 27 aprile scorso). E il bilancio lo è!
Di conseguenza, ha sancito la corretta applicazione del principio della veridicità contabile. Ciò nel senso di assicurare una rappresentazione fedele e corretta dei dati che la nutrono quotidianamente sulla base delle cause giuridiche che la determinano. Quei contratti e quelle obbligazioni che esigono una loro immediata traduzione in operazioni gestorie di tipo economico, patrimoniale e finanziarie di esercizio. Un principio che, per essere esaustivamente espresso nella pratica, deve fondare la sua applicazione ossequiando, inscindibilmente, anche il principio dell'attendibilità, ricorrendo a valori attendibili e ad analisi/stime ragionevoli, e quello della correttezza sistemica delle scritture.
Al riguardo, è da sottolineare che, in caso di difetto applicativo di siffatti principi, viene interdetto, pena la comminazione delle sanzioni previste, ogni genere di condivisione da parte degli organi cui è rimesso il relativo controllo.
La Sezione di controllo della Corte dei conti dell'Aquila, dunque, docet. Lo fa non solo richiamando gli enti territoriali tutti (nessuno escluso) ai propri doveri istituzionali ma imponendo loro uno spartito di buona pratica e di risultato, assolutamente compatibile con l'interesse collettivo, altrimenti tradito.
Tutto questo è rigenerativo del modo di esercitare il governo della Pa, sia esso di estrazione politica che manageriale, con maggiore attenzione però di quanto sia stato assicurato sino a oggi. La formazione dei conti, ordinari ovvero consolidati che siano, esige infatti una ben diversa diligenza e accortezza da parte dei preposti. Più precisamente, dovrà essere curata la certezza applicativa del più chirurgico degli allineamenti delle poste debitorie e creditorie nei bilanci che le rappresentano. Sia di quelli prodotti in via diretta che attraverso l'universo delle società partecipate, al lordo degli enti strumentali di qualsivoglia foggia giuridica, attraverso i quali si celano spesso marachelle gestorie, anche di sensibile peso valoriale, concretizzate peraltro in continuità frequentemente impunita.

Tra regole e oneri
Ecco che i giudici contabili richiamano tutti ai loro doveri istituzionali:
• ai controllori, sia delle partecipate in senso lato che degli enti controllanti, di verificare e certificare ciascuno per suo conto e, dunque, a incrociare i debiti con i rispettivi crediti e viceversa;
• ai decisori istituzionali, monocratici e collegiali, di pretendere una siffatta tipologia di certificazione, sulla quale si è passato sopra per fin troppo tempo e di frequente indenne, e di pretenderne la corrispondenza con le proprie rappresentazioni contabili.
Del resto, lo prescrive il Dlgs 118/2011 (articolo 11, comma 6, lettera j) che ha corretto, sulla carta, un vecchio vizio collettivo. Quello che tuttavia residua ancora nella pratica: di trascurare l'asseverazione, non solo incrociata, dei crediti con i debiti. Una brutta abitudine riconosciuta dallo stesso legislatore che è stato costretto a imporre le routinarie verifiche straordinarie dei residui, mantenuti in pancia dalla Pa per decenni, ben oltre il limite prescrizionale. Un sforzo, questo, del legislatore attuativo del federalismo fiscale (legge 42/2009), che ha implementato ed esteso senza limiti l'obbligo dell'informativa, già prevista dal Dl 95/2012 (articolo 6, comma 4). In tal modo, ha offerto così compiutezza al sogno di trovarsi un domani di fronte a una contabilità che rispecchi finalmente il vero, imponendo l'obbligo di una nota informativa contenente i crediti e i debiti non solo delle società partecipate ma anche di quelle controllate, degli enti strumentali, consorzi, aziende speciali e istituzioni.

Un doveroso suggerimento pratico

In buona sostanza, dalla Sezione di controllo d'Abruzzo, una «lectio semplice» ad ogni ente territoriale (tutti) e non solo: di esercitare bene il ruolo di socio! Quel socio che, così come avviene nelle compagini societarie private, pretende i conti severamente tenuti secondo regole ed esiti di esercizio i più favorevoli possibili nonché un netto patrimoniale in progressivo miglioramento ovvero quantomeno stabile. Dunque, un socio che sappia fare il proprio mestiere. Nel caso, quello dell'institore ivi preposto, rato et valido, nell'interesse collettivo, salvo essere punito con un eventuale successivo dissenso elettorale.

Concludendo, per dovere di corretto esercizio della rappresentanza politica, diretta o indiretta, e per evitare rappresentazioni di bilancio false, ciascuno ente - partecipato e controllante che sia - allinei annualmente i propri conti e, insieme, provveda ad incrociarli, prima, ognuno con le proprie controparti "contrattuali" e, dopo, tra gli enti medesimi, interagenti per il comune interesse. Ciò anche al fine di pervenire tempestivamente al recupero dell'equilibrio delle «partecipate» in palese crisi, attraverso la redazione di un serio piano di risanamento, ovvero - in difetto – sancirne immediatamente la liquidazione (si veda NT+ EELL&Edilizia 29 aprile scorso).