Personale

Relazioni sindacali, con il nuovo contratto organismo paritetico per l'innovazione obbligatorio in tutti gli enti con più di 70 dipendenti

Ampliati i dati che costituiscono oggetto di informazione, prevista almeno con cadenza semestrale

di Corrado Mancini

Il nuovo contratto delle Funzioni locali contiene una rivisitazione del sistema delle relazioni sindacali nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell'informazione e del confronto e con la valorizzazione dell'organismo paritetico per l'innovazione.

L'obiettivo è costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti valorizzando strumenti innovativi di partecipazione organizzativa, a partire dall'organismo paritetico per l'innovazione, che implementino l'attuale sistema di relazioni sindacali sia sul fronte dell'innovazione che su quello della sicurezza sul lavoro. Vengono rimodulate le disposizioni contrattuali relative alla contrattazione integrativa e alle altre forme di partecipazione sindacale, entrambe rientranti nella più ampia categoria delle relazioni sindacali, mediante integrazioni di importante valore innovativo.

Innanzitutto è precisato che l'"informazione" di cui all'articolo 4 va resa ai soggetti sindacali preventivamente in forma scritta. Vengono ampliate le materie di informazione con l'inserimento degli atti di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 6 del Dlgs 165/2001, incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, e ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali l'informazione deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. Inoltre, negli enti in cui non vi sia l'obbligo di costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'articolo 6, o negli enti che non lo costituiscano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso articolo, dovranno essere oggetto di informazione semestrale i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale di cui all'articolo 70 del contratto del 21 maggio 2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

Con riferimento al "confronto" previsto all'articolo 5 si evidenzia, oltre all'indicazione del tempo massimo di dieci giorni dalla richiesta entro il quale il confronto deve avvenire, la precisazione che al termine dello stesso, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo. Inoltre l'ampliamento, rispetto al contratto 21 maggio 2018, delle materie oggetto di confronto prevede che lo stesso sia necessario anche:
• nella valutazione della condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 165/2001;
• nella definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno;
• nella definizione dei criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
•per l'istituzione del servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi;
• per le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, in sede di Organismo Paritetico per l'Innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del contratto;
• nella valutazione degli andamenti occupazionali;
• per l'adozione di linee generali di indirizzo finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro;
• per le materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e scolastico.

L'Organismo paritetico per l'innovazione (articolo 6 del contratto), attualmente obbligatorio soltanto per gli enti locali con oltre 300 dipendenti, viene reso obbligatorio per tutte le amministrazioni con più di 70 dipendenti.

Vengono infine ampliati i dati che costituiscono oggetto di informazione, prevista almeno con cadenza semestrale; rispetto a quelli già previsti dal contratto del 21 maggio 2018 si aggiungono infatti i dati sull'utilizzo della banca delle ore e quelli concernenti l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

Per quanto riguarda la contrattazione decentrata da segnalare che il nuovo contratto, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, prevede l'avvio della sessione negoziale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

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