Fisco e contabilità

Dl Aiuti, come cambia la salvaguardia degli equilibri in scadenza a fine luglio

L'appuntamento di fine mese può contare, in considerazione della particolare situazione economica, su una serie di leve contabili

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Salvaguardia degli equilibri facilitata dai nuovi strumenti finanziari. L'appuntamento di fine mese per la verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali può contare, in considerazione della particolare situazione economica del Paese, su una serie di leve contabili finalizzate a dare copertura allo squilibrio finanziario generato dalle maggiori spese energetiche e dai conseguenti effetti sul costo degli appalti pubblici che si sono ampliate con l'approvazione della legge di conversione del decreto Aiuti. Per questo nell'ottica di fornire un quadro aggiornato passiamo in rassegna tutti gli strumenti.

La prima concessione arriva dall'articolo 13 del Dl 4/2022, così come risulta modificato dall'articolo 37-ter del Dl 21/2022 e dall'articolo 40, comma 3-bis del Dl 50/2022 (nel testo emendato), che consente l'utilizzo degli eventuali avanzi da fondo funzioni Covid, generati dalle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-21 per la copertura delle maggiori spese per energia elettrica e gas. La somma finanziabile con gli avanzi da fondone deve essere calcolata confrontando la spesa dell'esercizio 2022 con quella del 2019, al netto delle specifiche assegnazioni statali riscontrate per ogni ente. L'importo disponibile si ricava dalla certificazione Covid-19 riferita all'anno 2021 (scaduta il 31 maggio) e modificabile entro il 31 luglio. Non sono invece utilizzabili gli specifici ristori di spesa, che vanno iscritti fra i vincoli da trasferimenti e mantengono le proprie finalità originarie. Possono avvalersi di questa facoltà anche gli enti in disavanzo, grazie alla deroga espressamente introdotta per i fondi Covid.

Sempre in tema di utilizzo degli avanzi Covid, l'articolo 40, comma 5-bis del Dl Aiuti, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, consente per il 2022 ai comuni di prevedere riduzioni della Tari utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Le deliberazioni riguardanti queste riduzioni possono tuttavia essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.

É stata aggiunta poi con un emendamento al decreto Aiuti (articolo 40 bis) la facoltà di utilizzare i proventi derivanti da violazione al codice della strada e dalla gestione dei parcheggi per la copertura delle spese energetiche 2022. Nello specifico comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati per multe codice strada, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.

A completare il quadro ci sono poi le possibilità di utilizzare per le spese connesse all'emergenza in corso l'avanzo libero e le entrate da concessioni, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per l'anno 2022 inoltre, l'avanzo libero e le entrate da concessioni possono essere utilizzate a copertura delle maggiori spese per energia elettrica, non coperte da specifiche assegnazioni statali, riscontrate con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e quella registrata per utenze in periodi omologhi nel 2019.

A sostegno dei maggiori costi dell'energia, ancora, ci sono i fondi di 250 milioni (articolo 27, comma 2, Dl 17/22) e 170 milioni di euro (articolo 40 DL 50/22) finalizzati a garantire la continuità dei servizi erogati.

Entro fine mese infine occorre procedere all'adeguamento dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni Irpef introdotti dalla Legge di Bilancio 2022.

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