Appalti

Mensa scolastica, illegittima la clausola che richiede la disponibilità di un secondo centro di cottura

di Antonio Nicodemo

È illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica che richiede l’attualità della disponibilità del secondo centro di cottura. Detta clausola è da ritenersi, infatti, incongrua e sproporzionata sia rispetto all’oggetto del servizio che alla specifica funzione cui tale elemento migliorativo è volto.
Tanto è stato stabilito con la sentenza n. 5504/2018 del Tar Campania–Napoli.
Per il Giudice amministrativo campano inoltre, non può essere condiviso il presupposto interpretativo secondo cui la «disponibilità di un secondo centro di cottura» debba intendersi come già comprovabile al momento della presentazione dell’offerta, ovvero in una fase in cui il concorrente non ha alcuna certezza di aggiudicarsi la commessa.
Tale specificazione, infatti, collide con la funzione cui tale requisito assolve, in relazione al servizio oggetto di gara, se si considera che da un lato il secondo centro di cottura ha una funzione sussidiaria, essendo volto a garantire la continuità nell’erogazione del servizio in caso di emergenza, e, dall’altro, la disponibilità dei centri di cottura attiene alla fase di esecuzione del contratto.

I fatti di causa
La Centrale unica di committenza tra i Comuni di Casoria, Afragola ed Arzano indiceva una gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune di Casoria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente partecipava alla procedura selettiva classificandosi seconda.
Pertanto la ricorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione, per illegittimità della valutazione dell’offerta tecnica, in relazione alla «Disponibilità di un secondo e ulteriore centro di cottura», in forza della quale «sarà apprezzata la disponibilità dell’ulteriore centro di cottura, sito ad una distanza massima di 20 km dalla casa comunale, munito di tutte le autorizzazioni di legge e le certificazioni prescritte, in capo al concorrente (in caso di Ati in capo alla mandataria capogruppo), previste per il primo centro cottura», per il quale è prevista l’attribuzione di un sub-punteggio massimo di 20 punti.
Alla Camera di consiglio la causa veniva trattenuta in decisione.

L’iter logico giuridico su cui si fonda la decisione del Tar
Il Tar Campania giunge alla decisione riportata nel prologo osservando il seguente iter logico argomentativo.
Anzitutto viene precisato che non può essere condiviso il presupposto interpretativo secondo cui la «disponibilità di un secondo centro di cottura» debba intendersi come già comprovabile al momento della presentazione dell’offerta, ovvero in una fase in cui la concorrente non ha alcuna certezza di aggiudicarsi la commessa. Il secondo centro di cottura, infatti, assolve ad una funzione sussidiaria, essendo volto a garantire la continuità nell’erogazione del servizio in caso di emergenza, ovvero nell’ipotesi in cui il centro principale di cottura indicato non sia funzionante. Interpretando le conclusioni cui è giunto il Tar Campania potrebbe ritenersi, infatti, che la previsione di siffatto obbligo si traduce in un gravoso onere che non tutti i concorrenti possono sostenere già in fase di presentazione dell’offerta e, pertanto, è illegittima.
In ragione di ciò la clausola del bando che richiede l’attualità della disponibilità del secondo centro di cottura è incongrua e sproporzionata sia rispetto all’oggetto del servizio che alla specifica funzione cui tale elemento migliorativo è volto.

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