Urbanistica

Danno da ritardo, è escluso il risarcimento in caso di mancata esecuzione della lottizzazione richiesta

Il Consiglio di Stato delimita i confini di escludibilità della responsabilità civile della Pa nel caso di ritardata approvazione di un piano di lottizzazione abitativo su un'area privata

di Aldo Milone

Con la sentenza n.5056/2022, emessa in riforma della decisione di primo grado, il Consiglio di Stato interviene in materia di risarcibilità del danno da ritardo della Pa nella conclusione del procedimento amministrativo, segnatamente delimitando i confini di escludibilità della responsabilità civile dell'ente locale nella fattispecie di ritardata approvazione di un piano di lottizzazione residenziale su un'area edificabile privata.

Il caso
Dopo aver ottenuto dal Tar Marche una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del ritardo dell'ente municipale circa la presentata istanza di lottizzazione, poi volontariamente non eseguita, l'istante-ricorrente ha visto riconosciuto, con ulteriore e successiva decisione del medesimo giudice amministrativo, il diritto a ottenere il risarcimento del danno da tale ritardo, limitatamente tuttavia agli oneri finanziari collegati all'ingiustificato blocco delle proprie scelte imprenditoriali. Avverso tale parziale accoglimento, egli è insorto invocando davanti al Collegio di seconde cure la più estesa tutela risarcitoria, tanto in termini di perdita subita (danno emergente) che di mancato guadagno (lucro cessante).

Quadro normativo
In via preliminare, i magistrati superiori rilevano che il caso di specie è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità civile da fatto illecito, per la cui sussistenza, oltre alla dimostrazione dell'ingiustizia del danno, è richiesto l'accertamento della lesione da parte della Pa di un bene della vita del privato, che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere. Nella fattispecie concreta, vengono confermate sia l'illegittimità del ritardo sia l'ingiustizia del danno, atteso che l'avvenuta ritardata approvazione del piano di lottizzazione ha fornito prova della spettanza del bene sostanziale della vita in capo all'istante, ravvisandosi quindi che la lesione del bene "tempo" ha assunto dignità di interesse risarcibile. In questo senso, l'inadempimento amministrativo avrebbe precluso il solerte e puntuale sfruttamento della capacità edificatoria dei lotti. Circa la risarcibilità del danno subito, e in particolare il mancato guadagno che sarebbe stato conseguito dalla tempestiva lottizzazione e dalla immediata vendita degli appartamenti, i giudici di palazzo Spada sottolineano l'ineludibile esigenza di accertare il rapporto di causalità tra evento lesivo e danno-conseguenza, e dunque di imputare all'evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario.

Non risarcibilità del danno
Ebbene, alla luce di tale quadro normativo di riferimento, viene escluso il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi. Invero, nell'ipotesi in cui (come in specie) il privato decida volontariamente di non attuare la lottizzazione (addirittura richiedendo, poi, un declassamento dei terreni da edificabili ad agricoli, manifestando così definitivamente il disinteresse all'attuazione del progetto originario), essendo stata rinunciata l'attività edificatoria prospettata, non può darsi per verificato un evento – la vendita degli immobili – che non si è avverato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi altra sopravvenienza anche di fatto. Peraltro, non assume alcun rilievo giuridico il fatto che la decisione di non edificare sarebbe stata asseritamente obbligata dalla sopraggiunta impossibilità edificatoria a causa dell'aumento del costo di costruzione e della crisi del mercato immobiliare, posto che trattasi di eventi esterni e indipendenti non addebitabili alla condotta della Pa.

Insomma, nella valutazione dei danni conseguenti all'illegittimo ritardo dell'ente locale nell'evasione dell'istanza di approvazione del piano di lottizzazione, sia la volontà del privato a non edificare che il mutamento improvviso delle condizioni di mercato costituiscono fattori causali autonomi e in grado di escludere il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento di approvazione del piano e il mancato guadagno o la perdita subita.

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