Urbanistica

Condono impossibile per le costruzioni a meno di 150 metri dei corsi d'acqua

Lo ribadisce il Tar Lazio bocciando il ricorso di un proprietario che mirava alla sanatoria di una serra

di Davide Madeddu

Non si può condonare una serra da 120 metri quadri edificata nella fascia dei 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Con questa motivazione, oltre ad altre specifiche, il Tar del Lazio ha respinto, con la sentenza numero 5321/2022 il ricorso del proprietario di un terreno in comune di Vallerano contro il diniego del comune alla richiesta di condono in sanatoria di una serra ci circa 120 metri quadri realizzata con travi e pilastri in ferro e copertura in plastica.

La vicenda inizia nel 2008 quando il proprietario dell'area impugna il diniego del Comune di Vallerano contro la richiesta di condono in sanatoria della struttura. Diniego motivato dall'amministrazione comunale con il fatto che la struttura ricade « in area sottoposta al seguente vincolo paesistico: Vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lett. C) del D. lgs. 42/02 in quanto all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua». Nella sua deduzione il ricorrente evidenzia anche che il corso d'acqua «non risultava iscritto nell'elenco delle acque pubbliche». In giudizio il Comune eccepisce che il corso d'acqua risulta «sottoposto a vincolo paesistico in quanto affluente diretto del corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, e rappresentando altresì che il Comune aveva chiesto al ricorrente il Nulla Osta Regionale per il vincolo paesaggistico, senza ricevere alcun riscontro».

Per i giudici che hanno pronunciato la sentenza il 12 aprile, il ricorso è infondato. Nelle motivazioni i magistrati amministrativi, ricordando il decreto legislativo numero 42 del 2004, sottolineano che «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». E che quindi «entro la prevista fascia di rispetto di 150 metri opera un "vincolo di inedificabilità assoluta, posto a protezione del corso dell'acqua e funzionalizzato proprio ad evitare costruzioni in tale area particolarmente vulnerabile sotto il profilo paesaggistico». Ricordando poi che «I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte» e guardando al caso specifico, evidenziano che « l'esistenza del vincolo paesaggistico su tale corso d'acqua è poi confermata dalla delibera di Giunta Regionale 22 febbraio 2002».

Quanto alla deduzione del ricorrente secondo cui «la serra costituirebbe opera minore sanabile», i giudixi evidenziano che «sono suscettibili di sanatoria esclusivamente gli interventi abusivi di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria». E che nel caso di specie, ossia la realizzazione di «tettoia con pilastri e travi in ferro coperta con materiale in parte plastico e in parte ferroso» delle «dimensioni accertate di ml 16.30X9.80 con una altezza media di ml 3.00», «ne deriva che l'abuso, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, assume la consistenza di una nuova costruzione non condonabile, in ragione della esistenza del vincolo paesaggistico».

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