Urbanistica

Superbonus, l'obbligo di verifica non può sfociare nell'esame dei documenti

Tutti gli elementi a sostegno della tesi che non sia necessario acquisire tutte le carte sul credito di imposta

di Davide De Girolamo

Diversi sono gli indici che consentono di concludere che l'assolvimento del nuovo obbligo di verifica a carico del cessionario non possa sfociare anche nella necessità di acquisire ed esaminare la documentazione a supporto dei crediti di imposta. In primo luogo, la stessa comunicazione Uif dell'11 febbraio 2021, richiamata dall'Agenzia, rinvia agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali, pubblicati dalla stessa Uif il 10 novembre 2020. In particolare, nello schema D di questa comunicazione – proprio per l'ipotesi di eventuale «natura fittizia dei crediti» – le anomalie più ricorrenti sono individuate in quelle che riguardano il profilo soggettivo dei cedenti dei crediti e quello oggettivo dei soli comportamenti "estrinseci" rilevati.

A questo proposito viene specificato che assumono rilievo, sotto il profilo soggettivo, gli indici concernenti le caratteristiche dell'impresa cedente (costituita o divenuta operativa di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o esponenti di dubbia reputazione o prestanome). Sotto il profilo oggettivo, rilevano: la sussistenza di rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali; la stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda costituiti in via pressoché esclusiva da questi crediti; anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione o l'impiego del corrispettivo da essa derivante.

Questa ricostruzione è l'unica coerente anche con il più generale impianto normativo del concorso di persone nell'illecito tributario che prevede nel dettaglio per la sua configurabilità, tra gli altri, il contributo causale di ciascun concorrente alla realizzazione dell'illecito e l'elemento soggettivo. L'intervento del cessionario "terzo" avviene, invece, ordinariamente in una fase successiva e distinta rispetto alla maturazione del diritto alla detrazione; i controlli preventivi riguardanti la regolarità di tale diritto devono essere effettuati dai soggetti che prendono parte al processo di genesi del credito. Conferma ulteriore dell'inesigibilità di un controllo di tipo contenutistico a carico delle banche e degli altri intermediari finanziari può essere, infine, rinvenuta nell'avvenuta "espunzione" dalla versione finale del decreto antifrodi di un comma originariamente destinato a "estendere" la responsabilità del cessionario al caso in cui egli non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all'originario beneficiario, l'effettiva realizzazione degli interventi: addossare al cessionario un tale onere probatorio avrebbe ostacolato la circolazione del credito.

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