Amministratori

No dei giudici amministrativi agli impianti pubblicitari sugli immobili del centro storico soggetti a vincolo

È legittimo il provvedimento del Comune, in forza del parere negativo espresso dalla soprintendenza

di Amedeo Di Filippo

È legittimo il provvedimento con il quale il Comune, in forza del parere negativo espresso dalla soprintendenza, nega l'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari su un edificio interessato da vincolo storico-artistico, ubicato nel centro storico e in zona oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Lo afferma il Tar Lombardia nella sentenza n. 2796/2021.

Una Srl ha proposto ricorso contro il Comune e la soprintendenza alle belle arti e il paesaggio per l'annullamento del provvedimento con cui quest'ultima ha comunicato parere vincolante non favorevole alla installazione di due impianti pubblicitari retroilluminati su fronti ciechi. La società lamenta che il divieto sarebbe viziato da eccesso di potere per travisamento e sviamento dei presupposti di fatto, oltre che per difetto di motivazione, risolvendosi in una misura ingiustamente lesiva del principio di libertà di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Nel rigettare il ricorso, il Tar Lombardia evidenzia che l'edificio dove avrebbero dovuto essere collocati gli impianti pubblicitari è sito nel centro storico ed è soggetto a vincolo sia storico sia paesaggistico, ai sensi degli articoli 10 e 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), quest'ultimo dedicato agli immobili e aree di notevole interesse pubblico, ossia quei beni che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica o memoria storica ovvero i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Nel rilasciare un parere sfavorevole all'installazione, la soprintendenza ha adoperato gli strumenti messi a disposizione dall'articolo 49 del Codice che vieta di collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, a meno che non siano autorizzati dal soprintendente «qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili». L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

Nel caso di specie la soprintendenza ha rilevato che l'impatto percettivo risultava eccessivamente interferente con i caratteri storici e architettonici del contesto di riferimento, trattandosi di due cartelli pubblicitari di rilevanti dimensioni, con teli in materiale plastico (PVC) e strutture di supporto ancorate all'edificio, tali da configurare un impatto rilevante sia sull'edificio, oggetto di vincolo storico-artistico sia sull'area circostante, oggetto a sua volta di un vincolo paesaggistico.

Aggiungono i giudici amministrativi di Milano che le valutazioni espresse dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli storici e paesaggistici costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità ultime, che possono essere censurate davanti al giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di palese illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire il proprio personale giudizio storico o paesaggistico con quello dell'amministrazione. Nel caso di specie, considerate le caratteristiche dell'edificio e dei cartelli che si vorrebbero apporre, la valutazione compiuta dagli uffici territoriali del Mibac non appare, a loro giudizio, manifestamente illogica.

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