Personale

I dipendenti stabilizzati vanno inquadrati nei livelli iniziali

La legge non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine

di Pietro Alessio Palumbo

Il concorso pubblico resta il mezzo principale per l'accesso al pubblico impiego. E ciò in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pa. Solo sulla base di straordinarie esigenze di interesse pubblico possono ammettersi deroghe; tra queste la cosiddetta stabilizzazione dei precari. Ma secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 3709/2022) se in tal modo è possibile per l'ente avvalersi di professionalità "rodate" tra i propri fascicoli e uffici, non è tuttavia possibile "traghettare" l'intera anzianità di servizio del dipendente precario che abbia superato la procedura di stabilizzazione. Ciò è esattamente come per il dipendente assunto per concorso, che infatti viene immesso in ruolo al livello iniziale.

In effetti quell'esperienza maturata sul campo dallo stabilizzato «fa le veci» della capacità tecnica e della meritevolezza dimostrate dal candidato assunto all'esito di una procedura concorsuale. Diversamente la deroga in parola si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone: un paradosso; una sorta di discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti che collocati nell'ambito del medesimo ruolo di personale per effetto di un pubblico concorso si vedrebbero paradossalmente superati da soggetti che non abbiano svolto procedure concorsuali per accedere alla stabilizzazione stessa.

In ambito di pubblico impiego la procedura di stabilizzazione non fornisce le stesse "garanzie" di selezione dei più meritevoli che invece offre l'assunzione mediante pubblico concorso. Per il Consiglio di Stato quindi l'inquadramento del personale da stabilizzare non può che avvenire nei livelli iniziali. La normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine; e analogo ragionamento deve essere fatto per il trattamento economico. Al riguardo va evidenziato che il rapporto di lavoro a termine, anche se preceduto da selezione concorsuale, non è equiparabile a quello di ruolo, sorto a seguito di una procedura comparativa. Il concorso pubblico - quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito - costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, a presidio delle esigenze di terzietà e di efficienza dell'azione amministrativa.

Le eccezioni a tale regola consentite dalla stessa Carta costituzionale, purché disposte con legge, devono quindi rispondere a speciali e motivate esigenze pubbliche. Alla stregua di tutto ciò è possibile affermare che l'acquisizione di una professionalità maturata nel rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale che abbia superato le procedure di stabilizzazione può consentire di "trasgredire" il canone costituzionale del pubblico concorso, ma non costituisce un valido presupposto per la corresponsione di un trattamento di scala stipendiale superiore a quello previsto per la fascia iniziale.

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