Personale

Il pensionato assolto può chiedere di rientrare in servizio

Con prolungamento dei termini anche oltre i limiti di età previsti dalla legge

di Pietro Alessio Palumbo

Il dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, frattanto pensionato, ma poi assolto con formula piena, ha diritto alla riassunzione in servizio con prolungamento dello stesso anche oltre i limiti di età previsti dalla legge. E ciò - ha evidenziato il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 3098/2022) - anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento professionale. Tuttavia l'amministrazione deve avere contezza dell'assoluzione e della scelta del ex dipendente di essere riassunto, entro un termine "ragionevole": passati novanta giorni dall'assoluzione l'eventuale richiesta di riammissione in servizio va comunque bocciata.

Nella vicenda il dipendente era stato coinvolto nel corso della carriera in alcuni procedimenti penali per reati legati al servizio. Lo stesso era poi stato assolto da ogni accusa con sentenza irrevocabile e con le formule assolutorie più ampie: in due procedimenti perché «il fatto non costituisce reato»; in altro procedimento perché «il fatto non sussiste».

Il Tar ha chiarito che il pubblico dipendente che sia stato sospeso dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ha il diritto di ottenere il ripristino del rapporto di impiego per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. Il tutto anche oltre gli ordinari limiti di età previsti dalla normativa di settore e con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto se non fosse intervenuto l'arresto del rapporto.

L'amministrazione ha le medesime facoltà di riassunzione in servizio dell'ex dipendente anche qualora il procedimento penale si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da quelli richiamati. Anche in tal caso su istanza dell'ex dipendente, tuttavia a condizione che non risultino a suo carico ulteriori o diversi elementi di responsabilità disciplinare o contabile.

L'ex dipendente - a pena di decadenza - deve presentare la domanda di riammissione in servizio all'amministrazione non oltre tre mesi dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. L'amministrazione deve poi provvedere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato.

Nella vicenda l'ex dipendente aveva chiesto anche il risarcimento dei danni subiti: il Tar ha ritenuto di non concederlo in quanto la relativa richiesta ha come presupposto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione; nel caso di specie esclusa poiché la domanda di riassunzione era stata intempestiva.

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