I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le accise sulla produzione e consumo di energia e alcool

di Mauro Calabrese

Accise - Imposta sul consumo - Energia Elettrica - Inadempimento - Accertamento fiscale - Sanzioni - Prescrizione - Decadenza - Decorrenza - Diritto di difesa - Inammissibilità

É palese l’inadeguatezza del regime dettato dall’articolo 57, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», cd Testo Unico delle Accise (Tua), rispetto al diritto di difesa del contribuente sancito dall’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle accise sul consumo dell’energia elettrica e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi del contribuente, con un irragionevole effetto discriminatorio rispetto alle altre imposte, come quella sui redditi, l’Iva e l’imposta di registro.
Tuttavia, va dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sul citato articolo 57, comma 3, in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del Legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario, non potendo porvi rimedio la Corte Costituzionale con un intervento manipolativo-additivo, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del Legislatore, anche in forza del principio della polisistematicità dell’ordinamento tributario, il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale, combinandole e modulandole in relazione agli specifici interessi di volta in volta coinvolti, pur ritenendo ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio.

Corte Costituzionale, Sentenza 26 ottobre 2021, n. 200

 

Accise - Energia elettrica - Imposta sulla produzione - Eccedenza - Rimborso - Decadenza - Revolving

In tema di accise sull’energia elettrica, sulla questione del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’accisa pagata in eccedenza, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto «ex lege» dai successivi versamenti di acconto, non è reclamabile da parte del contribuente prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ai sensi dell’articolo, 14, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1995 (Tua), per il rimborso dell’eventuale credito di imposta, dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione.

Pertanto, in considerazione della natura non «individualizzata» del credito del contribuente per il rimborso dell’accisa versata in eccedenza, in realtà caratterizzato dall’essere «revolving» in ragione delle speciali modalità di pagamento dell’imposta, e quindi mutevole di anno in anno, deriva il conseguente spostamento in avanti del termine iniziale della decadenza, che ogni anno si rinnova, con la conseguenza che il credito si confonde con quello dell’anno successivo, diventando un nuovo credito, la cui la decadenza, quindi, inizia a decorrere dalla data dell’ultima dichiarazione presentata dal contribuente.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29802

 

Accise - Alcool - Immissione al consumo - Frode - Associazione per delinquere - Accordo criminoso - Programma criminoso

L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere ex articolo 416 del Codice Penale e il concorso di persone nel reato continuato ex articolo 110 del Codice Penale, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati. Quindi, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie.
Pertanto, è accertata l’esistenza di una associazione per delinquere nella predisposizione di un sistema di frode finalizzato a sottrarre all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcool e sulle bevande alcoliche un carico di tali prodotti, consistente nel fare risultare fittiziamente la spedizione, da depositi fiscali Cee e attraverso l’emissione di falsi documenti elettronici, di merce in sospensione di accise, che in realtà veniva immessa in consumo all’interno dell’Unione Europea o del territorio nazionale, comunque in un luogo diverso da quello dichiarato documentalmente, così evitando il pagamento dell’accisa, oltre che degli altri tributi, dei diritti doganali e dell’Iva, a fronte delle modalità operative e della natura delle operazioni che dimostrano la non occasionalità delle condotte, inscrivibili all’interno di un unico e complesso programma criminoso non specificamente determinato, anche se non integralmente realizzato.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 25 ottobre 2021, n. 38080

 

Accise - Energia Elettrica - Autoproduzione - Esenzione - Testo Unico Accise - Fonti rinnovabili - Liberalizzazione

La definizione di autoproduttore di energia elettrica di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 73 del 1999, cd «Decreto Bersani», in quanto contenuta in un testo normativo finalizzato liberalizzazione e la disciplina del settore elettrico, prescindendo dai profili di carattere fiscale, è applicabile limitatamente nell’ambito del contesto normativo preso in esame dal Decreto, con esclusione quindi di un carattere generalizzato, in particolare escludendo che tale la definizione possa estendersi anche nell’ambito della normativa fiscale.

In materia fiscale, pertanto, fino all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 911, della Legge n. 208 del 2015, l’esenzione delle accise sulla produzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 53 e 53 del Dlgs n. 504 del 1995, cd Testo Unico delle Accise (Tua), sebbene applicabile anche alle imprese autoproduttrici di energia elettrica tramite fonti rinnovabili, comportava l’esclusione dall’esenzione laddove tali imprese non consumavano per sé stesse l’energia, cedendola terzi, compreso il caso della cessione dell’energia prodotta da impresa avente natura consortile ai propri consorziati. Soltanto con la Legge di Stabilità 2016, avente carattere fiscale, il legislatore ha esteso l’esenzione dalla accise in questione anche alla ipotesi in cui l’energia prodotta da fonti rinnovabili sia consumata da soci di società di cooperative di produzione.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28419

 

Accise - Carburanti - Gasolio - Sottrazione al pagamento - Accertamento - Agenzia delle Dogane - Diritto di difesa - Imputazione

Al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. Pertanto, non è indeterminato il capo di imputazione, laddove sia adeguatamente descritta nell’imputazione la condotta illecita, consistita nell’aver presentato una richiesta per il rimborso dell’imposta sul gasolio per importi superiori a quelli dovuti, quand’anche nella formulazione del capo d’accusa sia omessa indicazione degli specifiche norme di riferimento e non sia indicato l’elemento quantitativo del carburante sottratto alla tassazione, posto a fondamento dell’aggravante di cui all’articolo 40, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1995 nel caso in cui la quantità di oli minerali sia superiore a 2.000 chilogrammi, dovendo l’imputazione essere sempre integrata dal verbale del precedente accertamento fiscale compiuto dall’Agenzia delle Dogane, in contraddittorio con l'imputato, nonché dalla documentazione presentata in quella sede, costituendo atti di formazione antecedente alla citazione in giudizio, che pongono l’imputato in condizione di conoscere dettagliatamente gli elementi essenziali del fatto, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 8 ottobre 2021, n. 36728
 

Accise - Imposte sulla produzione e consumo - Carburanti - Trasporto - Evasione - Frode - Misure cautelari - Recidiva - Capacità criminale - Qualità del gasolio

In tema di esigenze cautelari, il nuovo testo dell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) del Codice di Procedura Penale, risultante dalle modifiche apportate dalla Legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati.

Pertanto, è giustificata la misura cautelare della custodia in carcere, data la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, come nell’associazione per delinquere legata al contrabbando, anche internazionale, di carburanti con evasione delle accise, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera b), e comma 4, del Dlgs n. 504 del 1995, cd Testo Unico delle Accise, che punisce la sottrazione, con qualsiasi mezzo, degli oli minerali, compreso il gas metano, all’accertamento o al pagamento delle accise, in considerazione della spiccata capacità a delinquere dell’imputato e in mancanza del giudizio positivo sulla affidabilità, dai i numerosi episodi di trasporto, anche transfrontaliero, con evasione dell’accisa su un notevole quantitativo di carburante, con falsificazione della documentazione e data la pessima qualità del gasolio sequestrato, con ischio di seri danni ai mezzi che lo utilizzano.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 7 ottobre 2021, n. 36353