Amministratori

Partecipate, la Corte dei conti «tipizza» la documentazione necessaria per il parere su costituzione o acquisto

La Sezione per l'Emilia Romagna ha predisposto anche un questionario che andrà allegato alla richiesta di parere

di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti per l'Emilia Romagna ha di recente depositato la deliberazione n. 32/2023/INPR che contiene delle «Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp)». La norma prevede un parere consultivo della Corte dei conti, sulle operazioni di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette. La Corte ha 60 giorni per farlo e, qualora non si pronunci entro il termine, l'Amministrazione può procedere comunque, così come può farlo motivando le sua scelta.

La disposizione, si ricorda, prevede che la delibera contenga un'analitica motivazione in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo, nonché alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

È l'amministrazione proponente, pertanto, che deve dimostrare di avere valutato adeguatamente la propria decisione e deve rappresentarla «in modo da rendere esplicito e comprensivo l'iter logico seguito dall'amministrazione nella loro adozione e le ragioni, che hanno determinato le statuizioni assunte», mentre «il sindacato è diretto a cogliere, attraverso la regola della sufficienza della motivazione, la logicità e la coerenza interna del giudizio formulato e posto a base del provvedimento emanato con i presupposti, dove la motivazione è volta a dare trasparenza alle decisioni, non solo in funzione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche a salvaguardia dell'interesse pubblico a che le risorse siano utilizzate con oculatezza e con rigore».

La Sezione, per semplificare il lavoro degli enti e il proprio, nella sua deliberazione ha deciso di tipizzare la documentazione da predisporre, predisponendo anche un questionario che richiede sia allegato alla richiesta di parere. Insieme alla domanda dovranno poi essere prodotti un piano industriale con una proiezione a 3/5 anni e, per le società già esistenti, anche i bilanci, con i relativi allegati, dell'ultimo triennio .

Il piano, in particolare «deve dimostrare la capacità dell'impresa di conseguire flussi di cassa e reddituali generati dalla gestione operativa che siano sufficienti a consentirne la sostenibilità del debito» e deve comunque essere «accompagnato da una parte descrittiva che permetta di comprendere le assunzioni su cui poggia il business plan». La Corte, a questo proposito, predispone una check-list che «dovrebbe consentire all'amministrazione che intende valutare l'investimento mediante la costituzione della società o l'acquisizione della partecipazione diretta o indiretta di comprendere se il piano è affidabile», ed arriva ad indicare un set di indicatori per verificare il rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità e a richiedere di dimostrare che la società rispetti i parametri previsti dall'articolo 20 del Tusp.

La Sezione, ancora, approfondisce i temi degli aiuti di stato, proponendone una propria lettura e prevedendo ulteriori quesiti ed allegando perfino una "Scheda Aiuti di Stato" «la quale, tuttavia, non costituisce elemento imprescindibile di compilazione ai fini della presentazione di istanza ex art. 5 del Tusp».

La delibera ha il pregio di formalizzare le aspettative della Corte. Si resta molto dubbiosi, però, sulla opportunità che i magistrati contabili debbano vestire i panni degli economisti di azienda, avendo ovviamente un profilo giuridico e non gestionale.

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