I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di dissesto

di Carmelo Battaglia

Dissesto – Funzione consultiva Corte dei conti – Ammissibilità pareri – Mancata adozione atti fondamentali – Ipotesi di cogestione

Con riferimento a una richiesta di parere volta a sapere se, ai fini della dichiarazione di dissesto finanziario, fosse indispensabile la previa "approvazione di un preconsuntivo 2021, seppur in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023", la Sezione ha ravvisato nell'evasione del quesito, ritenuto comunque ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, il rischio di una indebita intrusione nel processo decisionale dell'Ente, nonché di indebite interferenze con la funzione amministrativa affidata alla competente Prefettura. La Corte ha evidenziato che la trattazione nel merito della richiesta offrirebbe una sorta di "copertura di legittimità" ex post rispetto alla mancata approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione che, come è noto, rivestono primaria rilevanza nell'ambito della cd. "contabilità di mandato". L'Ordinamento, infatti, riconnette la mancata adozione dei predetti atti fondamentali all'interruzione del circuito democratico (art. 1 Cost.) con conseguenti peculiari effetti sanzionatori, come lo scioglimento dell'organo consiliare (art. 141 Tuel) e l'attivazione del potere sostitutivo da parte del Governo con la nomina del Commissario straordinario (art. 120 Cost., art. 141 Tuel).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale n. 80/2021, n. 157/2020 e n. 18/2019

Riferimenti normativi
Artt. 120 e 141, Dlgs 267/2000
Art. 1, Costituzione

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, Deliberazione n. 18 del 21/03/2022

Dissesto – Riparto competenze OSL e Organi istituzionali ente – Piano ammortamento CDP – Competenza gestionale rate rimborso – Natura anticipazione liquidità – Fattispecie derogatoria

La Sezione ha evidenziato i caratteri della novità presentati dal quesito, non risultando sull'argomento precedenti pareri della magistratura contabile - che si è, invece, espressa sul criterio generale di discrimine tra la competenza della gestione liquidatoria e quella dell'Ente che gestisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - ed ha affermato che non rientra nelle competenze dell'Organo straordinario di liquidazione il rimborso delle anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013, la cui stipulazione è avvenuta anteriormente alla dichiarazione di dissesto, ma il cui piano di ammortamento delle rate di rimborso si estende nell'arco temporale successivo. Ad avviso della Corte, infatti, la gestione dell'anticipazione di liquidità è riconducibile all'ultimo inciso della fattispecie derogatoria disciplinata dall'art. 255, comma 10, Tuel, a mente del quale "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art 222.. ..nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.". L'attribuzione della competenza gestionale al Comune è, altresì, coerente con la natura dell'anticipazione di liquidità, che non dà luogo a debito (art. 3, comma 17, legge 350/2003) e si atteggia, piuttosto, quale prestito di cassa rectius linea di cassa, deputato a fornire una provvista di cassa per estinguere residui passivi, cioè obbligazioni giuridicamente perfezionate che hanno una copertura finanziaria, ma che non possono essere pagate per un deficit di cassa. In ultimo, la Sezione ha osservato che far ricadere in capo all'OSL la competenza del pagamento di rate annuali con scadenza successiva alla dichiarazione di dissesto non sarebbe coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata, la quale prevede che le obbligazioni passive devono essere imputate al bilancio dell'esercizio in cui diventano esigibili.

Riferimenti giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15/2020
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 2/2020
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 134/2017

Riferimenti normativi
D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni il Legge n. 64/2013
Art. 5, comma 2, Dl 80/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/2004
Art. 3, comma 17, Legge n. 350/2003
Art. 252, 254 e 255, Dlgs 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Calabria, Deliberazione n. 32 del 28/02/2022

Dissesto – Regioni a statuto speciale – Applicabilità normativa

Con riferimento all'applicabilità della disciplina sul cd "dissesto guidato" alla Regione Sicilia, in quanto a statuto speciale, la Sezione ha richiamato la propria deliberazione 141/2018, nella quale si era pronunciata espressamente per la natura dinamica del rinvio operato dall'art. 58, comma 1, Lr 26/1993 alla disciplina statale in materia di dissesto, nonché la sentenza 29/2018 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che hanno affermato il principio secondo il quale "Le norme regionali, nel fare un generico riferimento alla legislazione statale e non a singole disposizioni ordinamentali, pacificamente configurano un rinvio dinamico a tutto l'impianto normativo del dissesto e ai rimedi offerti dall'ordinamento". Altresì, ha richiamato la sentenza n. 963/2021 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella quale si è affermato che "l'art. 58, Lr 26/1993 operi un rinvio di natura dinamica alla disciplina nazionale di settore.. ..Viene cioè in rilievo un recepimento, a livello regionale, di disposizioni statali", e che "l'ordinamento degli enti locali rientra nella potestà legislativa esclusiva della regione siciliana, ad eccezione della parte relativa alle norme finanziarie e contabili". Alla luce di queste pronunce, a parere del Collegio, detta interpretazione della normativa regionale è l'unica che consenta di considerare compatibile con l'art. 81 della Costituzione il sistema previsto dal legislatore per reagire alle situazioni di crisi finanziaria dell'ente locale sfociate in insolvenza e non affrontate dallo stesso. Diversamente opinando, si giungerebbe all'irrazionale e costituzionalmente incompatibile conclusione che a un ente locale siciliano (diversamente dal resto d'Italia) sia consentito sottrarsi alle conseguenze previste dall'ordinamento in caso di irrimediabile crisi finanziaria (il dissesto).

Riferimenti giurisprudenziali
C.G.A.R.S n. 963/2021
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 29/2018
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 141/2018
Corte costituzionale n. 228/2017

Riferimenti normativi
Art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011
Legge regionale Sicilia n. 26/1993 e n. 16/1963

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 28 del 28/02/2022

Dissesto – Accertamento squilibrio bilancio – Inefficacia misure ordinarie rientro – Differenze misure straordinarie – Obblighi e valutazioni discrezionali dell'ente

La Sezione ha evidenziato che in caso di accertamento di uno squilibrio di bilancio idoneo a configurare un potenziale dissesto dell'ente, non superabile mediante il ricorso alle misure "ordinarie" previste per il rientro dallo squilibrio (artt. 188, 193 e 194 Tuel), l'ente locale è obbligato a ricorrere alle misure eccezionali e straordinarie offerte dall'ordinamento, ovvero la dichiarazione di dissesto o la deliberazione di ricorso al Prfp. Le due procedure, finalizzate ad assicurare il superamento della situazione di criticità finanziaria ed il rispristino degli equilibri, sono diversamente caratterizzate rispetto alle condizioni e modalità di gestione della crisi, che avviene "in un caso nell'unità di bilancio (Prfp), nell'altro con la separazione dal bilancio annualmente programmato del carico di passività proveniente dal passato (dissesto)". In particolare, il dissesto prevede tempi più brevi del Prfp, poiché "l'ente non deve farsi carico, nell'immediato, del disavanzo sostanziale pregresso" e "può, altresì, accedere a forme di gestione concorsuale del debito, che viene all'uopo consolidato nella massa passiva". Il Prfp, invece, comporta "l'onere di provvedere al pagamento del debito pregresso accumulato, impegnando l'azione amministrativa dell'ente…, sia nel senso dell'assorbimento del disavanzo evidenziato sia nel senso del divieto assoluto di generarne di nuovo". Pertanto, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, l'ente locale è obbligato, sulla base di una valutazione oggettiva del quadro contabile e finanziario, ad adottare una misura di risanamento, restando, quindi, esclusa ogni discrezionalità in merito all'an della relativa adozione; viceversa, è rimessa alla sfera discrezionale dell'ente la scelta della misura da adottare (Prfp o dichiarazione di dissesto), salve le ipotesi in cui lo stesso legislatore vincoli la decisione.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 49/2019

Riferimenti normativi
Art. 243-bis e 244, Dlgs 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, Sentenza n. 280 del 10/12/2021

Dissesto – PRFP – Ratio della disciplina – Differenza fra i due istituti – Principio di prevenzione – Impossibilità di risanare l'ente

Il Collegio ha evidenziato le pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in merito alle differenze fra gli istituti del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e del dissesto: il Prfp, di cui all'art. 243-bis Tuel, non è un rimedio alternativo al dissesto, di cui all'art. 244 Tuel, ma uno strumento straordinario volto al ripristino, in un tempo prefissato, degli equilibri di bilancio, qualora uno squilibrio strutturale non sia risolvibile con i mezzi ordinari previsti dal Tuel. A fondamento della disciplina inerente il Prfp sta il "principio di prevenzione", mediante predisposizione di un atto, con natura ricognitiva e programmatica, valutato congruo a superare le situazioni di squilibrio ed evitare il dissesto. Quindi, è pacifico, per la Corte dei conti e per la Consulta, che "di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo" si deve "necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose «eredità»", ripristinando, con la separazione del bilancio in bonis da quello dissestato (cfr. art. 252, co. 4 Tuel), le condizioni per erogare le prestazioni essenziali, rassicurando fornitori e utenti sulla solvibilità e continuità funzionale dell'ente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 15/2019, n. 2/2019, n. 25/2018, n. 23/2018 e 34/2014
Corte costituzionale n. 18/2019
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 2/2012

Riferimenti normativi
Artt. 243-bis, 244 e 252, Dlgs 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 149 del 15/11/2021