I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna in materia di energia

di Matteo Piacentini

Energia – Misuratori – Particella catastale – Impianti – Anti-frazionamento – Art. 5 DM 23 giugno 2016
Quando i misuratori dell’energia elettrica sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che – più in generale – gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma anti-frazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016. 

Energia – Contatore di scambio – Impianto – Misuratori di energia – Incentivi – Energia immessa in rete – GSE – Produttore – Produzione netta

Il contatore di scambio va ritenuto elemento costitutivo dell’impianto poiché in tale senso depone l’art. 2, comma 1 lett. a) D.M. 23 giugno 2016 il quale stabilisce la definizione generale di impianto; in tale definizione si comprendono tra gli elementi costitutivi “i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”; Posto che il contatore di scambio registra l’energia immessa in rete e dunque l’energia per la quale il Gestore corrisponde l’incentivo (che l’art. 2 D.M. 23 giugno 2016 definisce come integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta e corrisposta dal GSE al produttore “in riferimento alla produzione netta immessa in rete”), si ritiene che tale componente vada considerata parte integrante dell’impianto e come tale valga a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016.

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 21 marzo 2022, n. 3242

 

Energia – ARERA – Procedimento sanzionatorio – Limite temporale – Parametri di ragionevolezza – Attività istruttoria – Durata del procedimento

Il consistente superamento del limite temporale del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 4 bis del regolamento sanzioni adottato da ARERA non riflette parametri di ragionevolezza, fermo restando che la dilatazione temporale non è riconducibile allo svolgimento di un’attività istruttoria tale da giustificare la durata del procedimento.

T.A.R. Lombardia, Sez. I, 25 febbraio 2022, n. 249

 

Energia – Caldaia a biomassa – Attivazione – Accesso incentivi – Ammissione – Lettera di conferma – PPPM – Onere dell’interessato

In riferimento all’attivazione di un impianto (caldaia a biomassa) prima del perfezionamento della domanda di accesso agli incentivi, si evidenzia che la procedura di ammissione è completata solo con la trasmissione telematica della “lettera di conferma”, configurando quest’ultima la formale istanza di valutazione delle PPPM mentre il caricamento dei documenti sul portale ha la mera finalità di generare automaticamente il format dell’istanza che è onere dell’interessato scaricare, sottoscrivere e trasmettere nei termini prescritti. 

Energia – Approvazione PPPM – Incentivi – RVC – Autotutela – GSE – Potere di verifica – Potere di controllo – Affidamento

L’approvazione della PPPM costituisce requisito necessario ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della RVC, così che in tale ipotesi non è ravvisabile un’ipotesi di annullamento in autotutela né alcuna contraddittorietà nell’azione del GSE, il quale, essendo deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi; pertanto neppure può ritenersi configurabile, nella materia all’esame, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l’accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate.

T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III-ter, 24 febbraio 2022, n. 2226

 

Energia – Autorizzazione – Impianto fotovoltaico – Modulo procedimentale – Conferenza di servizi – Incompletezza

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, il modulo procedimentale prescelto dal legislatore è quello della conferenza di servizi e la presentazione della documentazione incide sullo svolgimento del procedimento, nel senso di impedirne la trattazione in caso di incompletezza.

C.g.a. 15 febbraio 2022 n. 197

 

Energia – Impianto fotovoltaici – Impianti Agro-fotovoltaici – Divieto – Illegittimità – Normativa tecnica – Autorizzazioni

Sono illegittimi gli atti che vietano l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per le installazioni di impianti agro-fotovoltaici sul presupposto di un presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica riferibile esclusivamente agli impianti fotovoltaici e non anche agli impianti agro-fotovoltaici.

  Energia – Impianto fotovoltaici – Impianti Agro-fotovoltaici – Sottrazione di suolo - Divieto – Illegittimità

È illegittimo il diniego al rilascio del provvedimento unico regionale per un progetto di impianto FV agri-fotovoltaico sotto il profilo della "sottrazione di suolo". Ed infatti, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.

T.A.R. Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 248

 

Energia – Assegnazione quote CO2 – Operatore economico – Impugnazione – Nozione di «impianto di produzione di elettricità» – Energia termica – Cogenerazione

Sono rimesse, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la deliberazione assunta dal Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in considerazione del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea;

2) Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico impugnare la decisione assunta dalla Commissione europea di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/331 innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 263, comma 4, TFUE;

3) Se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’Articolo 3(u) della Direttiva 2003/87/CE ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione;
4) Se una tale interpretazione sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 25 gennaio 2022, ord. n. 827