Personale

Per le progressioni il limite resta al 50%

La Ragioneria adotta una linea più morbida rispetto alla Corte dei conti

di Gianluca Bertagna

Selettività e decorrenza delle progressioni economiche. Sono temi sempre accesi che portano a esaminare attentamente le istruzioni del conto annuale per scoprire come la Ragioneria generale dello Stato interpreta le disposizioni contrattuali. Anche quest’anno, nella circolare 18/2021 e più precisamente nel contesto della Scheda Sici, non mancano specifiche domande che le amministrazioni dovranno affrontare per dimostrare di aver ben operato con le progressioni orizzontali.

La materia è stata riscritta totalmente, per gli enti locali, dall’articolo 16 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 che si può quindi ritenere come esaustivo sull’istituto. Troppi retaggi del passato, però, hanno reso difficile capire come impostare il nuovo meccanismo senza cadere nei vecchi difetti del riconoscimento a pioggia o di una decorrenza non trasparente.

Il contratto, peraltro, su un aspetto è chiarissimo: le progressioni all’interno della categoria possono avere una decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui si stipula il contratto integrativo dell’ente che le prevede. Non vale più quindi, come in passato, la conclusione del procedimento di attribuzione del beneficio, ma la data di stipula del decentrato. Oltre che dall’Aran, la conferma arriva dal Conto annuale. Nelle istruzioni si legge che gli enti devono dichiarare il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il 1° gennaio dell’anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni (domanda PEO266) che, solo nel caso del comparto Funzioni locali, riguarda il 1° gennaio dell’anno di perfezionamento del contratto integrativo, secondo le indicazioni dell’articolo 16, comma 7 del contratto 2016-18 (domanda PEO401).

Più critica, invece, risulta l’altra questione: come si può verificare il rispetto del principio di selettività previsto dalla norma visto che il contratto nazionale non lo traduce in una quantificazione precisa? L’Aran non si è espressa sul concetto di quota limitata di dipendenti che possono partecipare a una selezione per le progressioni orizzontali. In risposta a un Comune che chiedeva espressamente come va calcolato il numero dei possibili beneficiari, l’Agenzia, con il parere prot. N. 7560/2019, aveva semplicemente rimandato alla circolare 15/2019 della Rgs in cui era stato consolidato il principio che quota limitata significa «non più del 50% degli aventi diritto per ciascun anno». Le nuove istruzioni sul Conto annuale affermano che il grado di selettività effettivamente realizzato è determinato dal rapporto fra domanda PEO188 (PEO effettuate) e domanda PEO111 (dipendenti che hanno concorso alle PEO) e che questo rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%. Su questo aspetto, quindi, rimangono consolidati gli orientamenti della Rgs, nonostante la sentenza n. 288/2020 della Corte dei conti della Toscana la quale ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti complessivi.

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