I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di permessi di soggiorno

di Esper Tedeschi

Permesso di soggiorno per motivi di studio – Cause di forza maggiore – Motivi di salute – Rinnovo – Verifica di profitto
L'articolo 46 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, al quarto comma statuisce che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi…”. Tuttavia, il secondo periodo del citato articolo 46, d.P.R. n. 394/1999, consente di prendere in considerazione gravi motivi di salute o di forza maggiore ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di studio, ma solo con riguardo agli studenti che abbiano superato almeno una verifica di profitto ogni anno. Tale disposizione presenta una formulazione vincolante per l'Amministrazione la quale, laddove lo studente straniero non abbia superato il numero di esami indicati, non ha margini di apprezzamento discrezionale ed è tenuta a negare il rinnovo del titolo di soggiorno per studio
Tar Toscana, Firenze, sez. II, 20 gennaio 2022, n. 58
Permesso di soggiorno per cure mediche – Diniego del rinnovo – Diritto alla salute – Giurisdizione ordinaria
Ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, quando il ricorrente lamenta, in base alla situazione di fatto e alla documentazione allegata al ricorso, la lesione di un diritto fondamentale (diritto alla salute nel caso di specie), prospettando come indefettibile la prosecuzione della terapia in Italia, trattandosi di un trattamento continuativo essenziale per la conservazione del suo equilibrio psico-fisico, ne deriva che la controversia ha astrattamente ad oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona e non l'interesse legittimo ad effettuare determinate cure in Italia. Ne consegue, dunque, che deve escludersi l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del g.a. (anche se la domanda afferisce al rigetto di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche) e che il giudice competente a conoscerla deve essere individuato nel Giudice ordinario.
T.R.G.A. Trento, sez. un., 3 febbraio 2022, n. 20

Conversione permesso di soggiorno – Invalidità totale – Ricongiungimento familiare – Motivi di lavoro subordinato
L'art. 29 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 286 del 1998, nel porre le condizioni per il rilascio in favore dello straniero del permesso di soggiorno per ricongiungimento ai familiari residenti sul territorio dello Stato italiano, richiede, quanto ai “figli maggiorenni a carico”, che gli stessi “per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze dì vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”. La disposizione in parola è chiara nel prescrivere una condizione di invalidità “totale” (e non anche parziale) dell'istante il permesso, ma non specifica, altresì, che la stessa debba essere anche definitiva ed irreversibile. Ne consegue che, almeno in astratto, non è da escludere che l'invalidità totale che ha giustificato il rilascio del permesso del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 286 del 1998) possa, successivamente, venire meno. Pertanto non può negarsi la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato, ove sia venuta meno la condizione d'invalidità e sia mutata la situazione lavorativa nel senso richiesto dalla legge.
Tar Puglia, sede di Lecce, sez. III, 3 febbraio 2022, n. 200
Rinnovo permesso di soggiorno – Motivi di lavoro – Reddito minimo – Condotta del datore di lavoro – Prove
Premesso che per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è imprescindibile il requisito reddituale minimo, la domanda non può essere rigettata dalla Questura ove sia dimostrato che il richiedente abbia lavorato senza ricevere la retribuzione che gli spettava legittimamente. Sul punto va considerato sussistente il sinallagma attività lavorativa-remunerazione correlata. Infatti, il legislatore, nel definire limiti minimi economici di reddito, tutela la posizione degli stranieri che per poter legittimamente rimanere nel territorio nazionale, si siano assunti o si assumano l'impegno di procurarsi, da fonti lecite, le risorse per il proprio auto-mantenimento. Se l'attività viene svolta da dipendente (contratto subordinato) il riscontro economico implica, necessariamente, il previo adempimento del datore di lavoro nel regolare pagamento delle retribuzioni. In definitiva non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro se la capacità reddituale minima non può essere dimostrata per fatto del datore di lavoro.
Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 83
Rinnovo permesso di soggiorno – Preavviso di rigetto – Omessa comunicazione
È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto dalla comunicazione dell'art. 10 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, considerato che tale disposizione si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, ad eccezione di quelli espressamente esclusi (tra i quali non rientra quello rivolto al rinnovo del permesso di soggiorno) al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo ed allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'Amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza
Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 840
Espulsione – Revoca permesso di soggiorno – Valutazione pericolosità sociale – Alta discrezionalità
Può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e può correlativamente essere disposto il provvedimento di espulsione, ove sia valutata la pericolosità sociale che non richiede, ovviamente, la commissione di delitti terroristici, ma il fondato pericolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2015, che la permanenza dello straniero possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali, attesa la finalità sicuramente preventiva e l'alta discrezionalità che caratterizzano la valutazione predetta.
Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 857

Rinnovo permesso di soggiorno – Corsi di alta formazione – Motivi di studio – Circolari
Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può legittimamente domandare il rinnovo del titolo anche in caso di corsi di alta formazione di durata annuale, in quanto l'art. 39, co. 3, lett. b) T.U. immigrazione non parla più di “…corso di laurea…”, bensì, nella versione risultante dalla novella del 2018 (d.lgs. n. 71 del 2018), parla di “…rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso…”. Pertanto non può essere negato il rinnovo sulla base di una circolare interna alla questura che faccia riferimento al testo dell'art. 39, ante modifica del 2018. Infatti, da un lato le circolari amministrative, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale consolidato non hanno alcuna valenza normativa. Dall'altro lato, comunque, con riguardo al diritto vigente prima della novella del 2018 si erano registrate decisioni del g.a. favorevoli a un'interpretazione estensiva della norma, soprattutto in materia di alta formazione artistica e musicale (si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, n. 11884/2019).
Tar Marche, Ancona, sez. I, 10 febbraio 2022, n. 93
Rinnovo permesso di soggiorno – Rigetto – Istruttoria – Requisito reddituale minimo
L'articolo 5, co. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. Tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza adeguati alla durata del soggiorno, la cui sufficienza viene positivamente valutata, a norma degli artt. 26, comma 3 e 29 comma 3 lettera b) del d.lgs. 286/1998, e 39 comma 3, del d.p.r. 394/1999. In particolare, l'articolo 39 comma 3 del regolamento esecutivo sopra citato richiede la disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. Trattasi, all'evidenza, di disposizioni volte ad assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia, al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dal medesimo presentata, i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché ad evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto indigenti.
Consiglio di Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1285

Rinnovo permesso di soggiorno – Rigetto – Integrazione documentale – Istruttoria
Ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.gs. n. 286/1998, “l'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: (…) c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta”. La norma – da leggere in combinato disposto con l'art. 4, co. 6, d.lgs. cit., ai sensi del quale “non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri (…) che debbono essere espulsi” – è idonea a fondare un'autonoma causa di (doverosa) reiezione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ancorata alla presentazione di una domanda fraudolenta, in quanto basata su documenti contraffatti, materialmente o ideologicamente, atti ad indurre in errore l'Amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglibilità dell'istanza. Deve quindi escludersi la sussistenza dei presupposti per dare ingresso, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, alla valutazione degli elementi eventualmente sopraggiunti nelle more del procedimento, contemplando la norma la possibilità di integrare una domanda inizialmente carente, ma non quella che sia minata da un vizio insuperabile di origine, in quanto contraddistinta dalla presentazione, a supporto della stessa, di documentazione fraudolenta e, in quanto tale, radicalmente insanabile.
Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1323