I temi di NT+L'ufficio del personale

Autoliquidazione Inail, concorsi, mobilità volontaria e anzianità di servizio

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Autoliquidazione Inail 2022-2023
Al link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-6-12-2022.pdf è possibile scaricare l'istruzione operativa del 6 dicembre 2022 sull' "Autoliquidazione 2022-2023. Servizio ‘Comunicazione Basi di Calcolo', Servizi online ‘Visualizza Basi di Calcolo' e ‘Richiesta Basi di Calcolo"'PAT. Servizio ‘Visualizza elementi di calcolo' PAN".

Annullamento in autotutela dei concorsi al fine di evitare contenziosi
Il Tar Veneto, sezione II, nella sentenza 10 novembre 2022 n. 1724 di conferma della legittimità dell'annullamento in autotutela disposto dalla Provincia di Padova per una propria procedura di selezione per progressione verticale, già conclusa con l'individuazione del vincitore, ha rammentato che l'opportunità di evitare un contenzioso, all'esito del quale l'amministrazione possa eventualmente risultare soccombente, può essere considerata una valida ragione per il riesame del provvedimento amministrativo.

Mobilità volontaria
L'importante sentenza n. 35108/2022 della Corte di ,cassazione ha esaminato un contenzioso in cui un pubblico dirigente rivendicava l'assegnazione del posto presso un comune a seguito di procedura di mobilità volontaria (articolo 30 del Dlgs 165/2001) nella quale era stato giudicato, quale unico candidato, "inidoneo" a ricoprire il ruolo. Dal documento derivano importanti principi in materia di mobilità volontaria:
• nelle procedura in contesto i candidati (già dipendenti di altro ente) devono possedere certi requisiti e date competenze professionali, che devono essere preventivamente stabiliti nel bando/avviso;
• la normativa in questione non limita assolutamente l'accertamento dei requisiti e delle competenze professionali alle sole procedure nelle quali siano presenti più candidati;
• risulta ovvio che, in quest'ultima eventualità, tali procedure saranno più complesse e sarà necessario procedere ad una accurata comparazione degli aspiranti, ma l'esistenza di un'unica domanda non esenta la pubblica amministrazione dal potere/dovere di verificare che l'interessato abbia i requisiti e le competenze professionali indicati nell'avviso;
• nessun elemento della normativa de qua vieta espressamente di valutare l'idoneità tecnico-professionale e la concreta rispondenza del candidato alle specifiche esigenze dell'incarico, di fissare un punteggio minimo per il superamento di eventuali colloqui nelle procedure di mobilità o di imporre un colloquio orale quale elemento di valutazione;
• non può, quindi, accogliersi la tesi dell' "automatica idoneità" che consentirebbe all'unico candidato di beneficiare della mobilità senza alcuna valutazione professionale, e, dunque, di un eccessivo vantaggio rispetto alla pluralità di aspiranti, i quali, nel giudizio di comparazione, vedrebbero valutata in concreto la loro idoneità professionale;
• un eventuale "diritto" all'assegnazione del posto si potrebbe avere solo in presenza della fissazione nell'avviso pubblico di selezione di criteri assolutamente rigidi e vincolanti, sufficienti a fare maturare da subito in capo all'interessato il diritto al conseguimento dell'incarico.

Anzianità di servizio maturata in rapporti di lavoro a termine, seguiti da stabilizzazione
«… Al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello ‘status' di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo; per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto». È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 23 novembre 2022, n. 34552.