Fisco e contabilità

Niente assunzioni senza la certificazione dei revisori sulla sostenibilità della spesa - Le istruzioni della Corte conti a Sezioni riunite

La norma non ammette atti o valutazioni equipollenti, né in senso oggettivo né soggettivo

di Corrado Mancini

Lo mettono nero su bianco, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con la sentenza n. 7/2022, l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33 del Dl 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità «in concreto» dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e ha struttura permanente e obbligatoria e la mancanza dell'atto di asseverazione da parte dell'organo di revisione preclude in sé il ricorso al parametro normativo stabilito dall'articolo 33, comma 1, ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio "sostanziale".

Per i giudici delle Sezioni riunite la Costituzione riconosce autonomia di entrate e di spese agli enti territoriali, a condizione che tale autonomia venga esercitata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorra ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento del suddetto equilibrio "complessivo" e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia.

Per l'effetto, l'ampliamento della capacità di spesa di personale dell'ente consentito dall'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e dai connessi decreti attuativi, è condizionato alla sussistenza di due presupposti indefettibili.

Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore "soglia" nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fcde valorizzato in sede di bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio «asseverato dall'Organo di revisione».

Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate, l'ente potrà incrementare la propria spesa di personale, secondo il parametro di cui all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e dei connessi decreti attuativi.

In questo contesto, l'equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell'articolo 33 del Dl 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità «in concreto» dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio.

Per quanto sopra la mancanza dell'atto di asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio "sostanziale".

La norma non ammette "atti" o "valutazioni" equipollenti, né in senso oggettivo né soggettivo.

Solo in presenza ed alla luce del suddetto atto di asseverazione può, quindi, essere attivato il piano assunzionale con riferimento ai parametri indicati all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019 e ai suoi decreti attuativi.

In tal senso le Sezioni riunite tengono a precisare che la legge stabilire un ordine di graduazione della "forma" dell'atto, differenziandola in base alla diversa natura e al diverso scopo del giudizio richiesto. Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" (ex pluribus, Sezione regionale Emilia Romagna, delibera n. 229/2021/PRSE). A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.

Nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di «equilibrio sostanziale» dell'ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

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