Amministratori

Il titolare di Ncc deve avere la sede e la rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione

Il servizio conserva la sua dimensione locale sebbene di livello anche provinciale

di Pippo Sciscioli

Il titolare di noleggio con conducente di autoveicoli è tenuto ad avere la sede e la rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e a rientrarvi al termine del servizio.

Infatti, il collegamento dell'attività con la comunità di cui il Comune che ha autorizzato il servizio di Ncc costituisce elemento indefettibile dello stesso servizio, in coerenza con la definizione che ne dà l'articolo 3 della legge 21/1992 come servizio rivolto «all'utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici».

Pertanto, in caso di rimessa fittizia nel Comune autorizzante o di accertato svolgimento del servizio di noleggio con conducente prevalentemente al di fuori del territorio comunale, il Comune è tenuto a revocare l'autorizzazione rilasciata.

Si è concluso così, con la sentenza n. 3381/2022 della quinta sezione del Consiglio di Stato, un complesso contenzioso giurisdizionale fra un Comune lombardo e una società che, a seguito di conferimento di autorizzazione da parte di una persone fisica destinataria in precedenza, svolgeva il servizio di Ncc.

La società, a seguito di accertamenti espletati dai competenti organi comunali, risultava avere sede e rimessa in un Comune diverso. Inoltre, era emerso che il servizio si svolgeva quasi esclusivamente e comunque prevalentemente al di fuori del territorio del Comune che aveva autorizzato e dunque non in favore della popolazione di quella comunità ma, piuttosto, in favore di viaggiatori transitanti per la vicina zona aeroportuale. Prassi scorretta ma non infrequente proprio in prossimità dei principali aeroporti nazionali.

Sulla base dei questi rilievi, era stata ritirata alla società dal Comune l'autorizzazione di Ncc.

Legittimamente, secondo il Consiglio di Stato, che - richiamando le precedenti sentenze nn. 1703/21 e 5481/2020 e la rilevante sentenza n. 56/20 della Corte costituzionale - ha fissato i corretti limiti entro i quali può svolgersi il servizio di Ncc, disciplinato dalla legge 21/1992, modificata dal Dl 135/2018 convertito con modifiche dalla legge 12/2019. E cioè:
1. il servizio conserva la sua dimensione locale sebbene di livello anche provinciale e non solo strettamente comunale;
2. il suo titolare può eleggere anche altre rimesse in ambito provinciale oltre a quella (principale) sita nel Comune che ha rilasciato il titolo;
3. il titolare non necessariamente deve fare rientro nella sede di servizio o di rimessa "ogni volta", ossia tra un viaggio e l'altro che siano caratterizzati da una certa contiguità temporale;
4. nello svolgimento del servizio comunque va preservato il "vincolo territoriale" con la comunità di riferimento ossia con la collettività del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sicchè il rientro nella sede di servizio e di rimessa, pur dopo una serie di viaggi tra loro in qualche misura "collegati", non può essere del tutto omesso;
5. accanto ai necessari requisiti organizzativi di "sede operativa" e "rimessa" (entrambi da collocare nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, sebbene con i temperamenti di altre rimesse da poter eleggere nel territorio provinciale, quali "fattori spia" di tale dimensionamento territoriale) permangono anche i requisiti funzionali relativi all'esigenza di prestare il proprio servizio di noleggio prevalentemente all'interno del territorio comunale di riferimento.

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