Personale

Danno erariale per l'erogazione dei buoni pasto «senza titolo»

di Giuseppe Nucci

Nell’ipotesi del danno erariale per l’attribuzione di buoni pasto in assenza di fonti legittimanti, appare particolarmente significativa l’irrilevanza del “precedente”, sancita dal Giudice, e cioè l’irrilevanza del fatto che tale erogazione costituisse ormai una prassi consolidata, una vera e propria “componente usuale della retribuzione” accettata anche dai precedenti vertici amministrativi.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 55/2018 della Corte dei Conti, seconda sezione di appello.

I buoni pasto
Il Direttore di un’azienda speciale di una Camera di commercio autorizzava la concessione di buoni pasto al personale nonostante l’assenza di fonti normative primarie e secondarie a supporto di tale erogazione.
A seguito di ciò la competente Sezione regionale della Corte dei conti condannava al risarcimento del danno, derivante dall’indebita erogazione dei buoni pasto, il Direttore dell’Azienda che, però, proponeva appello

La sentenza
Il Collegio respingeva l’appello ritenendo infondate le eccezioni sollevate.
In primo luogo veniva evidenziato che l’addebito di responsabilità si fondava sulla condotta violativa del contratto nazionale collettivo di lavoro del commercio e cioè sull’erogazione dei buoni pasto “a fronte di una totale assenza di previsione” da parte del citato Ccnl.
Veniva, inoltre, precisato che le aziende speciali sono “organismi strumentali” delle Cciaa le cui fonti di finanziamento provengono da Enti pubblici per cui – pur tenendo conto della giurisprudenza della Suprema Corte sulla natura delle predette Aziende speciali e del relativo rapporto di lavoro privatistico del personale dipendente – l’esborso di denaro pubblico sotto forma di buoni pasto in assenza di una qualsiasi previsione normativa e contrattuale di riferimento, nonché di altro atto deliberativo e/o regolamentare dell’Ente, configurava un’erogazione sine titulo e, quindi, indebita, censurabile nell’ambito della giurisdizione amministrativo contabile.
Al riguardo non è stato considerato rilevante il fatto che il Ccnl Commercio disciplini il rapporto di lavoro in esame mentre al personale camerale è applicabile il Ccnl Enti locali che, viceversa, contempla tali erogazioni previa apposita regolamentazione con le Organizzazioni sindacali: in assenza di una ftonte normativa, primaria o secondaria, o anche meramente interna all’Ente, idonea a legittimare l’erogazione di denaro pubblico, non v’è prassi o consuetudine che possa assumere valore scriminante della responsabilità ascritta all’agente.
Tantomeno poteva costituire una giustificazione il fatto che i dipendenti percepissero i buoni pasto già prima dell’insediamento del Direttore e che, pertanto, gli stessi fossero ormai “abituati” a riceverli quale componente usuale della retribuzione, in quanto questi avrebbe comunque dovuto verificare l’esistenza di una fonte legittimante, ad esempio indirizzando una richiesta al CdA dell’Ente per conoscere le ragioni dell’inserimento della spesa in questione tra quelle del personale.

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