Personale

Visite fiscali, niente sanzioni disciplinari a chi è «sotto la doccia»

L'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia non può vietargli di compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Con l'ordinanza n. 22484/2022, la Corte di cassazione ha affermato che non è sanzionabile da un punto di vista disciplinare il dipendente che al momento della visita fiscale si trovava sotto la doccia. La sentenza è interessante perché di discosta da un precedente orientamento espresso dalla stessa Corte (sentenza n. 4216/1997).

Il fatto
Un lavoratore assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l'accesso del medico fiscale nell'abitazione.
Il datore di lavoro ha avviato nei confronti del dipendente un'azione disciplinare ritenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore di lavoro un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscono l'accesso al medico fiscale.
Contro il provvedimento adottato dal proprio datore di lavoro il dipendente ha agito in giudizio anche perché lo stesso aveva dimostrato di essersi immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento, inviando tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti.
La vicenda, dopo aver visto la condanna dell'azienda sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, è giunta sui i tavoli dei magistrati della cassazione.

La decisione
Per gli ermellini la sanzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 638 del 1983 («qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo, senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), ha carattere esclusivamente amministrativo. A tale sanzione, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, può aggiungersi un'ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche la violazione di obblighi derivanti dal contratto.
Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l'immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche.

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