Amministratori

Conto termico, anche le società in house rientrano tra i «soggetti ammessi»

Quando l'ente socio abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare

di Michele Nico

Secondo il Dm 16 febbraio 2016 che disciplina l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, le società in house possono ricoprire il ruolo di soggetti ammessi al Conto Termico, ove l'ente socio abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e abbia optato per la soluzione dell'in house providing. Questo il principio affermato dal Tar Lazio, Sezione III ter, con la sentenza n. 9572/2022.

I soggetti ammessi
Va premesso che il decreto di cui sopra ammette ai benefici incentivanti, accanto ai soggetti privati, le «amministrazioni pubbliche», definite come «tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (…) comprese, tra l'altro, le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (articolo 2, lettera a) del Dm).
Gli enti pubblici, in qualità di soggetti ammessi ai benefici incentivanti, possono avvalersi dell'intervento di una Esco mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
Nel quadro normativo ora descritto si è inserito il caso trattato dal Tar Lazio con la decisione in commento, che ha preso le mosse dal ricorso di una Esco, aggiudicataria della gara a evidenza pubblica per concessione dei servizi di riqualificazione energetica di una scuola primaria di proprietà di un Comune, avverso il mancato accoglimento della richiesta di incentivo da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse).
Si rileva che nel caso di specie la gara non era stata indetta dal Comune, ma dalla società in house incaricata dall'ente della gestione del plesso scolastico interessato all'intervento di riqualificazione energetica.Il contenzioso è sorto allorché la Esco, in esito all'istanza di ammissione ai benefici di cui al Dm 16 febbraio 2016 per l'intervento in programma, ha impugnato il provvedimento di rigetto motivato dal fatto che, ad avviso di GSE Spa, il soggetto responsabile della gara non era una società a patrimonio interamente pubblico, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13 del Tuel, stante la mancanza del patrimonio incedibile «della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali».

La ratio
Il collegio ha accolto il ricorso della Esco e ha annullato il provvedimento di rigetto in ragione del fatto che la stazione appaltante era una società in house incaricata della gestione dell'immobile di proprietà del Comune, e operava, quindi, come mera articolazione organizzativa del medesimo ente locale.Di conseguenza, in tale contesto per il tramite la società in house è il Comune stesso che deve intendersi quale «soggetto ammesso», sebbene l'ente locale non abbia direttamente (bensì attraverso la propria società) sottoscritto il contratto con la Esco.
Sostenendo il contrario, osservano i giudici, «si frustrerebbe irragionevolmente la ratio sottesa al Conto Termico, ossia quella di incentivare la riqualificazione energetica di edifici pubblici a uso pubblico, come nel caso in esame una scuola di proprietà comunale, allorquando l'Amministrazione abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e/o la committenza ai fini delle opere di efficienza energetica, affidandosi invece all'in house providing».

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