Amministratori

Non perseguibile il danno erariale se non è attuale, concreto e certo

Si tratta di licenze di taxi o noleggio con conducente fuori da una programmazione ordinata del trasporto pubblico non di linea

di Michele Nico

Tutti assolti gli amministratori e i dirigenti di un Comune convenuti dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con l'accusa di aver rilasciato, con colpa grave, un numero sempre maggiore di licenze di trasporto del tipo taxi o noleggio con conducente, al di fuori di una programmazione ordinata del trasporto pubblico non di linea, consentendo di fatto un trasporto pubblico di linea di passeggeri sul Lago Maggiore.

Il giudizio di responsabilità ha preso le mosse da un esposto presentato in Procura dalla gestione governativa nel 2017, la quale affermava di aver avviato sin dal 2014 nei confronti del Comune un'azione di risarcimento danni per 10 milioni di euro, e di aver notificato una diffida stragiudiziale in tal senso all'ente, con l'invito a far cessare i comportamenti di concorrenza sleale perpetrati a suo danno.

Questo perché, secondo il vigente quadro normativo in materia, la Gestione governativa Navigazione Laghi e, per essa, il Ministero dei Trasporti, sono gli unici soggetti titolati alla gestione di un servizio di trasporto passeggeri di linea sul Lago Maggiore.

Di contro, l'articolo 1 della legge 21/1992 stabilisce che il servizio pubblico di trasporto non di linea, in capo alla gestione comunale, ha una funzione meramente complementare e integrativa rispetto al trasporto di linea.

Secondo il capo di imputazione a carico degli amministratori e dei dirigenti comunali, questi avrebbero emesso un numero esorbitante di licenze di trasporto non di linea, fino al punto da determinare «... una vera e propria concorrenza sleale posta in essere dagli esercenti del servizio non di linea a danno della Gestione Governativa, con conseguente emorragia continua di entrate (...), grazie alla sistematica omissione di controlli, alla mancata applicazione della normativa sanzionatoria, al mantenimento di uno sproporzionato numero di licenze per taxi ed N.C.C. ...».

In altre parole, il danno erariale contestato dalla Procura riguardava le licenze comunali rilasciate dall'ente, con ingiusta lesione delle prerogative del soggetto gestore del servizio di navigazione di linea in regime di esclusiva.

Nel prendere in esame la questione il collegio ha rilevato, in primo luogo, il quadro normativo incerto e poco chiaro in materia, che nel corso degli anni è stato fonte di un notevole contenzioso tra l'Autorità nazionale e locale.

In ragione di ciò, i giudici hanno ritenuto che «non possa assumere carattere di certezza ed attualità un danno erariale che si presenti come meramente eventuale e richieda ai fini del suo effettivo accertamento di prendere posizione fra i rispettivi ambiti di competenze normative fra diverse istituzioni Stato, Regione, Comune alla luce dell'articolato quadro normativo di riferimento (legge quadro n.21/1992 come modificato dall'art.29 c.1 quater D.L.207/2008 e art.10 bis del D.L.135/2018)».

Tale quadro normativo ha tra l'altro attribuito ai Comuni la potestà regolamentare e il potere di determinare requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di Ncc.

In tale contesto, la Sezione ha osservato che il Comune, avvalendosi della potestà regolamentare attribuitagli per legge, ha approvato un proprio regolamento comunale sui servizi di trasporto pubblico non di linea sul Lago Maggiore a mezzo natante, regolamento che non è mai stato impugnato dalla Gestione Governativa, neppure congiuntamente al rilascio dei titoli autorizzativi o contestualmente all'approvazione delle nuove tariffe.

L'insieme di queste circostanze ha dato luogo a una fattispecie che, ad avviso dei giudici, non può essere inquadrata nella categoria del danno erariale per la mancanza dei requisiti di attualità, concretezza e certezza, con la conseguente assoluzione degli amministratori e dirigenti convenuti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©