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Codice della strada, il Comune non può «chiedere» al disabile la registrazione preventiva della targa per Ztl e corsie preferenziali

É onere degli enti proprietari delle strade allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture

di Pietro Verna

L'articolo 7, comma 2, lettera b), del codice della strada, che attribuisce al sindaco il potere di regolamentare il traffico nei centri abitati, non consente di derogare al diritto della persona diversamente abile di circolare nella zona a traffico limitato e nelle corsie preferenziali. Militano in tal senso gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e l' articolo 381 del regolamento di esecuzione dello stesso codice secondo cui il disabile ha soltanto l'onere di esporre, nella parte anteriore del veicolo, il cosiddetto «contrassegno invalidi». Mentre è onere degli enti proprietari delle strade «allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide».
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24531/2022 che ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva ritenuto «legittimi» i verbali di contestazione, elevati dalla polizia locale del capoluogo lombardo nei confronti di un soggetto, titolare di un contrassegno per disabili a cui era stata contestata la violazione dell'ordinanza del sindaco di Milano e della determinazione dirigenziale che richiedevano, per i veicoli con contrassegni rilasciati da altri Comuni, «la preventiva registrazione della targa» sul portale del Comune meneghino, pena l'applicazione dell'articolo 7, comma 14, del codice della strada («La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332»).

L'ordinanza della Corte di cassazione
Il Collegio ha affermato che non possono essere imposti «ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida», che il potere del sindaco di disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità «non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge prescritte dagli articoli 11 e 12 del Dpr 503/1996, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle contemplate da queste norme» e, infine, che dall'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada («Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario») non si evince alcun ulteriore onere per le persone diversamente abili. Da qui la pronuncia in narrativa che conferma l'orientamento secondo cui:
• l'applicazione della norma che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona disabile all'interno delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali urbane non può essere condizionata «dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico» ( Cassazione, Sezione II, sentenza 12 gennaio 2008 n. 719; in senso conforme, Cassazione, SezioneVI, ordinanza 14 marzo 2019 n. 7630);
• «non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione come, ad esempio, tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza» ( Cassazione, Sezione II, ordinanza 14 marzo 2022 n. 8226). Pronuncia che ha chiarito che, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato «in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, [l'ente locale] dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale con l'utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative» (in senso conforme, Cassazione, Sezione II, ordinanza 3 agosto 2022 n. 24195).

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