Appalti

Meno programmi nel nuovo Codice appalti

Sale da 100mila e 150mila euro la soglia per i lavori pubblici da inserire nei piani triennali

di Patrizia Ruffini

Le programmazioni dei lavori pubblici e quella per gli acquisti di beni e servizi, che passerà da biennale a triennale, saranno necessarie rispettivamente per importi superiori a 150 mila e 139 mila euro. Le novità sono contenute nell'articolo 37 del nuovo codice degli appalti, messo a punto dal Consiglio di Stato, dal quale emergono i cambiamenti che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adotteranno il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale (oggi è biennale) degli acquisti di beni e servizi. Essi andranno approvati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Le amministrazioni approveranno, altresì, l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali dovranno contenere i lavori - compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato - il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro (oggi la soglia è 100.000 euro).

I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro saranno inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria saranno inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il programma triennale di acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali indicheranno le spese di importo stimato pari o superiore a 139.000 euro (ora il limite è 40.000 euro).

Essi saranno pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con l'allegato IX al Codice, avente valore di regolamento ministeriale, sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori, programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Infine, l'allegato sarà integrato e modificato, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata.

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