Personale

Ai pensionati possono essere conferiti gli «incarichi di garanzia»

Figure quali il difensore civico o i garanti regionali non sono soggette ai limiti imposti dalla spending review

di Amedeo Di Filippo

Gli incarichi riferibili alle figure di garanzia quali il difensore civico o i garanti regionali non possono essere assimilati agli incarichi di studio e consulenza o a quelli dirigenziali e direttivi, per cui non sono soggetti ai limiti imposti dalla spending review. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti con la deliberazione n. 60/2022.

La questione
È stato chiesto alla sezione se gli incarichi riferibili alle figure di garanzia, quali quella del Difensore civico regionale, del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, possono essere assimilati agli incarichi di cui all'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 ("incarichi di studio e consulenza", "incarichi dirigenziali o direttivi", "cariche in organi di governo") e quindi ricompresi nel divieto previsto. Il comma 9 dell'articolo 5 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, a eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti solo a titolo gratuito e per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Le norme
I magistrati contabili richiamano alla memoria alcune coordinate applicative delle disposizioni, partendo da quella secondo cui vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica, per cui gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati nel testo del comma 5. L'interpretazione restrittiva, sottolineano, è anche dettata dall'esigenza di evitare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico, che nel caso di specie è rappresentato in massima parte dal favorire l'occupazione giovanile nel lavoro pubblico.

Le figure di garanzia
Al fine di valutare la situazione prospettata nel quesito in relazione alle coordinate interpretative, la sezione Liguria si sofferma a esaminare se gli incarichi riferibili alle figure di garanzia ivi elencate, astrattamente non ricompresi nel divieto normativo in quanto non rientranti nell'elencazione tassativa della norma, comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati. Esame che è stato condotto analizzando la normativa regionale di riferimento per ognuna di esse, dal cui esame risulta che trattasi di figure assimilabili alle "autorità indipendenti", categoria che ricomprende enti e organi pubblici caratterizzati da un elevato grado di autonomia e dalla mancanza di controlli e soggezione al potere direttivo del governo. Questi soggetti sono inoltre forniti di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche. Si tratta dunque di soggetti pubblici investiti di funzioni tutorie di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti, sottratti al controllo e all'indirizzo del potere politico e che per questo operano in posizione neutrale e terza rispetto agli interessi politici agendo secondo canoni di condotta diversi da quelli che caratterizzano l'agire amministrativo. Tutto questo conduce a ritenere che gli incarichi riferibili a queste figure di garanzia non possono essere assimilati agli incarichi di studio e consulenza, dirigenziali o direttivi ovvero a cariche in organi di governo e, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche della disposizione di riferimento, non possono essere ricompresi nel divieto normativo.

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