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Rilevazione dei permessi sindacali e legge «104», proroga al 30 aprile

Proroga concessa dalla Funzione pubblica con un comincato diffuso sulla piattaforma web «PerlaPA»

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Con un comunicato diffuso sulla piattaforma web «PerlaPA» la Funzione pubblica informa che il termine ultimo per l'invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell'anno 2021, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (Gedap) è posticipato al prossimo 30 aprile.

Stessa cosa vale per l'invio dei dati relativi ai dipendenti pubblici che, sempre nell'anno 2021, hanno fruito dei permessi per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi se disabili (articolo 33 della legge n. 104 del 1992), sulla base di quanto disposto dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010 (permessi ex lege 104/1992).

La rilevazione «Gedap» trova le sue origini nel decreto legislativo 29/1993 (articolo 54), laddove è stato sancito, al fine di razionalizzare le prerogative sindacali e di ottenere una maggiore efficienza dell'intero sistema delle relazioni sindacali nel settore pubblico, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inviare, annualmente, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che fruiscono di distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative.

Tale previsione è stata recepita dal decreto legislativo 165/2001 (articolo 50) e i contratti collettivi nazionale quadro sulle modalità di utilizzo delle prerogative sindacali (da ultimo l'articolo 22 del 4 dicembre 2017) hanno specificato che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla trasmissione dei dati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'invio dei dati avviene oggi attraverso la piattaforma PerlaPA nella sezione «Gedap».

Bisogna porre particolare attenzione alla rilevazione in questione poiché, in caso di inadempienza, il responsabile del procedimento, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, incorre in responsabilità disciplinare (articolo 22, comma 7, del contratto nazionale quadro del 4 dicembre 2017).

Il monitoraggio dei permessi legge 104/1992 è stato introdotto con la legge n. 183 del 4 novembre 2010 (Collegato al lavoro), la quale ha introdotto alcune importanti novità in materia di permessi per l'assistenza ai soggetti disabili.

L'articolo 24, commi 4-6, ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscono dei permessi mensili retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto prevedere l'istituzione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi ex lege 104/1992 accordati ai pubblici dipendenti, con lo scopo di consentirne il monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo dei permessi stessi.

La rilevazione, che viene condotta attraverso la compilazione di un questionario on line disponibile sulla piattaforma web PerlaPA, è effettuata annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno (così prescrive il comma 5 della legge 183/2010), comunicando i dati riferiti all'anno precedente.

Il testo di legge non prevede espressamente delle sanzioni per il mancato o ritardo invio della comunicazione nei termini ivi previsti ma la formulazione della stessa pone in capo alle amministrazioni pubbliche un vero e proprio obbligo nell'adempiervi.