Imprese

Ponteggi, alle attività di semplice noleggio si applica l'Iva ordinaria del 22%

Entrate: esclusa la possibilità di aliquota agevolata e niente «reverse charge»

di Mauro Salerno

Niente aliquota Iva agevolata per le attività di semplice noleggio dei ponteggi da cantiere. Se la prestazione non include nessun altra attività edile l'affitto dell'attrezzatura è soggetto all'aliquota ordinaria del 22 per cento. Il chiarimento è contenuto nella risposta all'interpello n.373/2022 pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

A chiamare in causa l'Agenzia è stata una società che di fronte alle richieste dei committenti di vedersi riconoscere l'Iva al 10 per cento ha pensato bene di fare chiarezza sul punto. Il chiarimento arrivato ieri non lascia spazio a ulteriori dubbi. «In merito alle prestazioni che consistono nella "mera" messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante che ritiene applicabile l'aliquota ordinaria del 22 per cento a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile». Nel caso di semplice affitto delle attrezzature, inoltre, l'Agenzia ribadisce che non si applica neppure il meccanismo di inversione contabile («reverse charge»).

L'ultima precisazione riguarda l'identificazione dell'aliquota Iva da applicare ai contratti di subappalto. «Quando il contratto di appalto usufruisce dell'aliquota agevolata - si sottolinea nella risposta all'interpello -, quest'ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l'aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, come indicato nella circolare 71/E del 7 aprile 2000)».

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