Fisco e contabilità

Versamenti della Pa esclusi da imposta: restano dubbi operativi

Quando un ente pubblico «acquista» un intero corso dovrebbe esserci esenzione

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Sono esenti d Iva i «versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale» (articolo 14, comma 10, della legge 537/93). La norma appare derogatoria rispetto al’articolo 132 della direttiva 2006/112/Ce e sembra trovare giustificazione solo in una sorta di implicito “riconoscimento” pubblico della valenza formativa in ambito professionale. Nessun limite è peraltro posto sulla natura giuridica dei prestatori né è richiesta alcuna autorizzazione in capo a essi. A livello applicativo ci sono alcune incertezze.

Quanto al concetto di «esecuzione di corsi», sorgono problemi quando l’ente pubblico svolge attività di formazione in house rivolgendosi a società di formazione o a docenti singoli. La risoluzione 84/E/03 aveva negato l’esenzione sui corrispettivi delle docenze nel caso di corsi organizzati autonomamente da un ente pubblico, considerando le stesse quali prestazioni di servizi, cioè singoli fattori produttivi impiegati per la realizzazione complessiva dell’attività. Tale linea interpretativa deve però essere confrontata con l’oggetto della prestazione: la mera docenza non può fruire dell’esenzione, mentre potrebbe esservi ricondotta un’attività che determina l’erogazione di un servizio complessivo costituito da programmazione, realizzazione materiale, docenza, verifica dell’apprendimento, a prescindere dal fatto che la stessa sia resa da una società di formazione o da un professionista che sia anche, al tempo stesso, il docente.

Il secondo tema di non univoca interpretazione è costituito dal concetto di «personale», e in particolare se debba trattarsi esclusivamente di proprio personale dipendente o se l’esenzione possa essere applicata anche in caso di partecipazione al corso da parte di altri soggetti, in qualche modo legati all’ente pubblico o rientranti negli obiettivi della formazione richiesta dallo stesso. In assenza di posizioni interpretative da parte della direzione centrale, si segnala la risposta ad interpello con cui la Dre Lombardia (904-1109/2018) ha negato l’esenzione per le quote di partecipazione relative a borsisti, assegnisti e studenti di un ateneo.

Le disposizioni sul regime di esenzione valgono ancheper le attività di formazione online che non vengano qualificate come «servizio prestato tramite strumenti elettronici», in base all’articolo 7 del regolamento Ue 282/11, nel qual caso occorrerà invece applicare il regime ordinario di imponibilità Iva.

Ricordiamo che la distinzione tra prestazione di servizi di formazione a distanza e «servizio prestato tramite strumenti elettronici» è fondata sull’esistenza o meno della possibilità di interazione fra docente e discenti.

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