I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Maggiori entrate irrilevanti nella certificazione Covid

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La certificazione Covid-19/ 2022 sarà considerata solo con riferimento alle maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte.

Il recente comunicato della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella sezione pareggio di bilancio del sito istituzionale della RgS, ha riportato le conclusioni del Tavolo tecnico in merito ai criteri di valutazione delle certificazioni Covid dell'anno 2022, definite nella riunione del 19 aprile scorso, evidenziando l'importante chiarimento in merito.

Entro il prossimo 31 maggio tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che hanno beneficiato delle risorse del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 (articolo 106 del Dl 34/2020 e articolo 39 del Dl 104/2020) e di quelle del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, della legge 178/2020), qualora dette risorse siano confluite nell'avanzo vincolato 2021 e utilizzate nell'anno 2022, nonché degli specifici ristori di spesa stanziati da diverse disposizioni, sono tenuti a presentare la certificazione Covid-19/2022, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del Dl 4/2022. Va infatti ricordato che l'articolo 13, comma 1, del Dl 4/2022 ha consentito agli enti di utilizzare le risorse confluite in avanzo (fondo funzioni e ristori specifici di spesa) per destinarle alle stesse finalità per le quali sono state assegnate, oltre che, nel caso del fondo funzioni, per finanziare le maggiori spese energetiche (articolo 37-ter del Dl 21/2022). La certificazione deve essere altresì presentata dagli enti che hanno beneficiato nel 2022 del fondo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, previsto dall'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022, rifinanziato con successive norme.

Il modello di certificazione, approvato con Dm 18 ottobre 2022 e reso disponibile solo da pochi giorni nell'apposito applicativo "pareggio di bilancio" del sito internet della RgS, deve riportare le minori/maggiori entrate derivanti dal Covid-19, al netto degli specifici ristori di entrata (ad esempio, per l'anno 2022, il contributo per il minor gettito dell'imposta di soggiorno e quello per l'esenzione Imu prevista per gli immobili in categoria D/3 destinati a cinema o teatri) e le maggiori/minori spese derivanti sempre dal Covid-19, sempre al netto degli specifici ristori di spesa (per il 2022 ricordiamo, ad esempio, il fondo per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39 del Dl 73/2022, il fondo per i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e il fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico). Tra le maggiori spese gli enti devono riportare anche quelle sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del fondo ex articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti (fondo funzioni 2020 e 2021) o finanziate con il fondo straordinario per la continuità dei servizi erogati (Dl 17/2022).

La puntualità nel rispetto dei termini di invio della certificazione è particolarmente importante, tenuto conto che l'articolo 13, comma 4, del Dl 4/2022 prevede pesanti decurtazioni del fondo di solidarietà comunale in caso di ritardo o omissione della presentazione della certificazione. Sanzioni che per gli anni 2020 e 2021 sono state risparmiate agli enti ritardatari che hanno regolarizzato la posizione entro il 15 marzo 2023 (articolo 1, comma 22-ter, Dl 198/2022).

La certificazione presentata per il 2022, insieme a quella per gli anni 2021 e 2020, sarà utilizzata per determinare la perdita di gettito complessiva e l'andamento delle spese, dovute al Covid-19, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con apposito Dm da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre 2023. Ciò consentirà di operare l'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e province o tra i 2 comparti, mediante rimodulazione delle risorse assegnate nel biennio 2020-2021. Se risulterà che l'ente ha ricevuto risorse in eccesso, dovrà restituirle allo Stato.

La certificazione 2022 ha destato però, sin dalla sua emanazione, alcune perplessità. Specie per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori/minori entrate e per l'inserimento delle spese per l'energia. Per quanto riguarda la prima, se negli anni 2020 e 2021 risultava probabile che gli enti avessero subito delle perdite di gettito a causa della diffusione del virus Covid-19, la ripresa dell'anno 2022, conseguente al progressivo allentamento dell'emergenza, ha spinto per molti enti il gettito delle proprie entrate a livelli anche superiori a quelli del 2019. Tuttavia, il risultato positivo del saldo delle maggiori/minori entrate aumenta il saldo della certificazione. Ma più è alto il valore della certificazione, minore è la quota di risorse del fondo funzioni 2020-2021 che l'ente risulta aver utilizzato nel 2022, aumentando la probabilità di dover restituire risorse allo Stato. Incrementando altresì la quota di avanzo vincolato esposta nel rendiconto. In altri termini, pur se l'ente ha utilizzato le maggiori entrate conseguite nel 2022 (ottenute magari grazie a politiche virtuose sullo sfruttamento del patrimonio o sui proventi dei servizi) per finanziare spese in crescita nel 2022, come, ad esempio, l'incremento del prezzo dei beni e dei servizi, legato all'inflazione, o i rinnovi contrattuali del personale, la certificazione destina invece tali maggiori entrate al finanziamento di spese Covid o di spese legate al caro energia, anche se l'ente aveva invece inteso finanziarle utilizzando l'avanzo da fondi Covid-19.

Tale criticità è stata recepita dal Tavolo tecnico che, come accennato, nella seduta del 19 aprile 2023 ha evidenziato che «qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)" risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)». Ossia, se si registra un saldo positivo nelle entrate, al fine di valutare le quote del fondo funzioni da riportare eventualmente in avanzo si deve tenere conto solo delle maggiori/minori spese Covid (al netto dei ristori), oltre che delle maggiori spese per l'energia, finanziate appunto con il predetto fondo. Evitando così l'effetto di "sostituzione" tra maggiori entrate e fondi Covid-19.

Altrettante perplessità ha destato la volontà di inserire nella certificazione anche le maggiori spese per l'energia, rispetto al 2019, finanziate con il contributo straordinario per la continuità dei servizi, trattandosi di voci che nulla hanno a che vedere con il Covid. Pure se l'effetto finale dovrebbe essere neutrale, non dovendo gli enti inserire tra le spese della certificazione tutte le maggiori spese energetiche, ma solo quella quota dell'incremento finanziato con il contributo straordinario. Così che se l'ente ha utilizzato tutto il predetto contributo per finanziare le maggiori spese, l'effetto finale sul quadro della maggiori/minori spese è neutro, tenuto conto che dal totale del predetto quadro sono appunto detratti gli specifici ristori di spesa. Tuttavia, qualora l'ente non avesse utilizzato il predetto contributo solo per le spese energetiche, tenuto conto che la norma prevedeva la sua destinazione al finanziamento dei servizi comunali, emergerebbe dalla certificazione un avanzo che l'ente in realtà non ha. In questo caso, la costituzione della quota di avanzo vincolato a fronte di somme invece spese, spinge l'ente verso il disavanzo (o riduce l'avanzo libero).

La partita dei fondi Covid si chiuderà quindi alla fine del 2023, pur se ancora non è chiaro il destino della specifica quota del fondo funzioni fondamentali destinata alla Tari (allegato 1 al Dm 1° aprile 2021). Infatti, l'importo di tale quota è stato già interamente certificato tra le spese nell'anno 2020 e quimndi l'eventuale minor utilizzo genera un avanzo che non rientra tra quello "mappato" dalle certificazioni degli anni 2021 e 2022. Come chiarito, infatti, dal Dm 18 ottobre 2022 le politiche agevolative Tari adottate nel 2022 per utenze domestiche e non domestiche, effettuate a valere sulle risorse confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021 del Fondo ex articolo 106 assegnate nel 2020, nei limiti dell'importo di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, ai fini della certificazione Covid-19 del 2022, non rilevano le maggiori spese impegnate nel 2022 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni. Ciò farebbe desumere che eventuali somme ancora residuate al 31/12/2022 e confluite in avanzo non debbano essere restituite allo Stato. Sarebbe importante un chiarimento ufficiale in merito, anche per permettere agli enti di utilizzare tali avanzi anche nel 2023 ed eventualmente negli anni futuri per alleggerire i Pef del servizio rifiuti, inevitabilmente crescenti nel tempo a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei trasporti.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

- Sede Nazionale ANUTEL – Montepaone (Cz) dal 8 al 12 /05/2023: Corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario: tra approfondimenti teorici e soluzioni pratiche

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

- Morciano di Romagna (Rn), 17/05/2023: Imu e nuova Imu - disciplina dell'abitazione principale nell'ambito dell'attività di controllo e di verifica (9,00-14,00)

- Marsala (Tp), 26/05/2023: Codice dei contratti pubblici, pnrr, anticorruzione (9,00-17,30)

SUMMER SCHOOL ANUTEL
In presenza presso la Sede nazionale ANUTEL di Montepaone (Cz)
- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO dal 3 al 7 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 24 al 28 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 27/04/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione (10,00-12,00)

- 2/05/2023: Imposta di soggiorno - contributo di sbarco (11,00-13,00)

- 11/05/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

- 14-15/06/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione

- 20/06/2023: Imu ed aree edificabili approfondimenti su edificabilità e vincoli (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 12/05/2023: Connessioni tra previsionale e rendiconto (9,30-11,30)

- 15/05/2023: La certificazione covid-19 riferita all'anno 2022 (15,00-17,00)

- 7/06/2023: Le ritenute fiscali sulle varie forme di incarichi a terzi e sui contributi alle imprese (9,00-11,00)

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

9-10-16/05/2023: La negoziazione degli enti locali (10,00-12,00)

18-12-30/05/2023: Gestione informatica dei documenti e trasformazione digitale (10,00-12,00)

22/05/2023: Il nuovo codice dei contratti pubblici: novità e differenze con il sistema previgente (15,30-17,30)

29/05/2023: La riforma Cartabia e la rinnovata gestione del contenzioso della pubblica amministrazione (10,00-12,00)