Appalti

Appalti Pnrr, emendamento Anci per consentire ai Comuni non capoluogo l'aggiudicazione entro i 139mila euro

Si tratta del contingentamento dell'obbligo di aggregazione (o di delega delle procedure di gara) almeno per beni/servizi

di Stefano Usai

Tra gli emendamenti "suggeriti" dall'Anci, in relazione alla conversione del Dl 144/2022 cosiddetto Dl Aiuti-ter viene presa in considerazione - almeno per beni/servizi - anche la particolarissima situazione dei Comuni non capoluogo rispetto agli appalti del Pnrr/Pnc.

La questione
É noto che l'articolo 52 del Dl 77/2021 (che integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dl 32/2019) ha limitato l'autonomia nell'aggiudicazione degli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc dei Comuni non capoluogo prevedendo la necessità di delegare il momento pubblicistico della gara a enti sovracomunali (Unioni dei comuni, città metropolitane, Province o comune capoluogo).
Alla norma sono seguiti diversi provvedimenti e pareri che non hanno ancora risolto il dubbio se la sola iscrizione Ausa, obbligatoria per poter aggiudicare appalti, sia sufficiente - come in genere previsto per il periodo transitorio fino all'introduzione del sistema di qualificazione - per aggiudicare appalti del Pnrr/Pnc per gli importi compresi tra i 40mila euro e il sottosoglia per beni e servizi e, soprattutto, per lavori di manutenzione ordinaria fino al milione di euro. Anche i recenti pareri del Mims ribadiscono che i Comuni non capoluogo possono espletare appalti secondo gli importi e le condizioni fissate nel primo periodo dell'articolo 37 del Codice. E tra le condizioni, appunto, la norma richiama la qualificazione.

La proposta dell'Anci
Per superare la difficoltà pratica/operativa, tra i vari emendamenti l'Anci suggerisce l'integrazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dl 32/2019 prevedendo, in pratica, il contingentamento dell'obbligo di aggregazione (o di delega delle procedure di gara), almeno per beni/servizi, ai soli casi in cui, pur finanziati dal Pnrr/Pnc, si sia in presenza di importi superiori alle soglie entro cui è previsto l'affidamento diretto. Più nel dettaglio, l'ulteriore periodo prevede che l'obbligo di aggregazione dei Comuni non capoluogo (in relazione come detto al solo Pnrr/Pnc) «è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120». Norma che prevede la possibilità di affidamento diretto "puro" senza consultazione di operatori nei limiti dei 139mila euro per beni/servizi e 150mila euro per lavori.
La norma, ovviamente, conserverebbe «la natura di norma speciale» trovando applicazione «nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti».

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