I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna sui rifiuti comunali

di Mauro Calabrese

Rifiuti – Emergenza – Sindaco – Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Illecita gestione – Deposito incontrollato – Responsabilità penale

La illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, adottata per effettuare uno stoccaggio straordinario temporaneo e provvisorio di rifiuti, a fronte della dubbia sussistenza dei presupposti legittimanti per legge ai sensi dell’articolo 191, comma 3, Dlgs n. 152 del 2006, in quanto motivata dalla impossibilità di assicurare il corretto conferimento di rifiuti a causa di una incauta e inefficiente precedente gestione da parte del Comune, comporta la responsabilità del Sindaco per il conseguente reato di deposito incontrollato di rifiuti, sin dal momento della emanazione del provvedimento contingibile, come tale inidoneo a fondare alcun valido titolo, non sussistendo una reale situazione, normativamente prevista e delineata, anche in via giurisprudenziale, di necessità e urgenza.
In ogni caso, anche le modalità esecutive del provvedimento emergenziale concretamente adottate sono atte, di per sé, ad integrare il reato contestato, risultando tali da non scongiurare il deposito, in terra, dei rifiuti, ed il loro percolamento sul terreno, integrando la contestata fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, a fronte della sussistenza di una pregressa e prolungata, nel tempo, situazione di irregolare gestione dei rifiuti, ben nota alla Amministrazione comunale, così da non potersi rinvenire una situazione di necessità e urgenza, come tale sopravvenuta e inevitabile, idonea a legittimare l’adozione del provvedimento.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 maggio 2022, n. 20713

 

Rifiuti – Servizio comunale – Appalto – Cassonetti – Occupazione spazi e aree pubbliche - Tassa comunale - Esenzione

L’occupazione del suolo con i cassonetti costituisce presupposto impositivo, in ragione del fatto che il demanio comunale non costituisce oggetto dell’intervento appaltato ed in quanto l’occupazione effettuata dalla società con gli impianti adibiti al servizio in questione non rientra neppure nell’ipotesi di cui all’articolo 49, lettera e), Dlgs n. 507 del 1993, norma di stretta interpretazione, che subordina l’esenzione dal tributo al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti di raccolta al Comune al termine del rapporto concessorio.
Pertanto, la società appaltatrice di un Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, svolto utilizzando cassonetti, non ha diritto all’esenzione dalla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi dell’articolo 49, Dlgs n. 507 del 1993, ancorché l’attività sia svolta nell’interesse dell’Ente Locale e della collettività, non sussistendo un rapporto di concessione, ma un contratto di appalto, e non essendo, in ogni caso, prevista la devoluzione gratuita in favore del Comune degli impianti alla fine del rapporto, né essendo configurabile l’ipotesi della lettera a) del medesimo articolo, configurabile solo quando ad effettuare l’occupazione sia direttamente uno degli Enti ivi indicati e ricorra, tra le altre, una finalità sanitaria.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16555

 

Rifiuti – Servizio raccolta e smaltimento – Tarsu – Regolamento comunale – Tariffa giornaliera – Occupazione temporanea – Stabilimenti balneari

In materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), non è applicabile ai concessionari dei lido balneari la disposizione dell’articolo 77 del Dlgs n. 507 del 1993, ai sensi della quale, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, ovvero per meno di 183 giorni all’anno, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i Comuni devono istituire, con il Regolamento di cui all’articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, avendo la concessione durata pluriennale e detenendo il gestore stabilmente l’area, sebbene l’esercizio dell’attività di balneazione sia limitato nel tempo.
Tale norma opera nei confronti di coloro che hanno una disponibilità temporalmente limitata e circoscritta del bene pubblico, quali, ad esempio, i venditori ambulanti o categorie similari, e non di coloro i quali, al contrario, esercitano diritti e poteri di natura stabile e duratura, essendo gli stabilimenti balneari espressamente previsti dall’articolo 68, comma 2, lettera b, Dlgs n. 507 del 1993, ai fini della individuazione delle categorie e sotto-categorie omogenee, che i Comuni devono individuare con Regolamento per la determinazione delle tariffe.

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, Sentenza 17 maggio 2022, n. 15676

 

Rifiuti – Occupazione suolo – Servizio rifiuti – Rifiuti urbani assimilati - Tassa comunale – Esenzioni – Onere della prova – Contribuente

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ma con principio applicabile anche alla Tassa sui rifiuti (Tari), istituita dalla legge n. 147 del 2013, spetta al contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, esclusi quindi dal normale circuito di raccolta in quanto smaltiti direttamente e che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’articolo 62, comma 3, Dlgs n. 507 del 1993.
Invero, pur operando anche nella materia il principio secondo il quale spetta all’Amministrazione provare i fatti che costituiscono la fonte dell’obbligazione tributaria, nel caso dei rifiuti l’occupazione di aree nel territorio comunale, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 70, Dlgs n. 507 del 1993, anche un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio del Comune.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 28 aprile 2022, n. 13322

 

Rifiuti – Sindaco – Abbandono – Ordinanza sindacale – Mancata ottemperanza – Reato permanente – Persona giuridica – Legale rappresentante - Responsabilità solidale

Accertata, in sede di merito, la natura di rifiuti abbandonati alla rinfusa, in violazione dell’articolo 192, terzo comma, Dlgs n. 152 del 2006, relativamente a materiali provenienti da un cantiere di ristrutturazione edile, con esclusione del semplice accantonamento per un successivo riutilizzo, è responsabile il legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del cantiere, ai sensi dell’articolo 255, comma terzo del Codice dell’Ambiente, per violazione del dovere di rimozione in ottemperanza dell’ordinanza del Sindaco che impone di provvedere, entro 30 giorni, allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, poiché qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persone giuridiche, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa.
Inoltre, rilevato che la reiterata inottemperanza all’ordine di rimozione dei rifiuti configura una condotta non caratterizzata da particolare tenuità, il reato di mancata ottemperanza all’ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’articolo 255, comma 3, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino all’ottemperanza all’ordine ricevuto.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 25 marzo 2022, n. 10731