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Crisi d'impresa, Ance: in Dlgs definire «insolvenza incolpevole»

L'Associazione ascoltata dalla commissione Giustizia della Camera. Occorre elevare a 35mila euro soglia allerta a Entrate, Inps e Inail

di M.Fr.

Nello schema di Dlgs n.14/2019 sulle modifiche al codice delle crisi d'impresa e di insolvenza occorre precedere una «definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori». Lo ha chiesto l'Ance nel corso dell'audizione presso la commissione Giustizia della Camera, dove è stato ascoltato il vicepresidente dell'associazione per i temi fiscali e tributari, Marco Dettori. Secondo l'Ance serve appunto «una definizione normativa di "insolvenza incolpevole", distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori». Dettori ha citato la pandemia e il caro-materiali per esemplificare due circostanze che hanno notoriamente determinato l'impossibilità di onorare contratti nei termini concordati tra l'impresa e il committente; e che oltre a essere fuori dal governo dell'impresa ne possono potenzialmente determinare l'insolvenza.

L'associazione inoltre, «nel condividere in senso generale l'ulteriore riforma operata con lo schema di decreto legislativo», ha chiesto di prevedere, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, «che le figure professionali con competenze specifiche nei diversi settori di attività, di cui può avvalersi l'esperto nell'esercizio delle proprie funzioni, siano individuate nelle rispettive associazioni di categoria». In considerazione delle peculiarità del ciclo produttivo delle imprese di costruzione, ha sottolineato Dettori, «ha una importanza centrale che tale esperto sia particolarmente attento alle modalità di redazione del bilancio di un'impresa di costruzione, in quanto, diversamente dalle altre imprese, noi abbiamo una redazione del bilancio un po' particolare per certe poste rispetto alla normalità delle imprese commerciali». Da qui la richiesta di «un albo di esperti imparziali che possano essere interpellati da parte del consulente che si occupa della composizione negoziata della crisi per le imprese di costruzione, affinché la lettura corretta di un bilancio da parte di un esperto sia puntualmente adempiuta rispetto alle specificità che il nostro settore inevitabilmente si porta dietro. Questo per noi è molto importante».

Nell'ambito della revisione delle attuali norme, i costruttori hanno chiesto inoltre di elevare a 35mila euro la soglia oltre la quali scatta la segnalazione d'allerta all'Agenzia delle entrate per i debiti Iva (attualmente la soglia è di 5mila euro) e oltre la quale scatta la segnalazione a Inps e Inail per i contributi previdenziali e assicurativi non versati (attualmente la soglia è 15mila euro). L'Ance ha proposto la nuova soglia unificata di 35mila euro prendendo a riferimento il limite che nel codice dei lavori pubblici indica la soglia di gravità minima della violazione di tipo fiscale, come causa di esclusione facoltativa dalle gare d'appalto.

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