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Verifiche a tutto tondo sui fondi Pnrr nei questionari della Corte dei conti per i revisori

di Corrado Mancini

Verifiche a tutto tondo sui fondi Pnrr nei questionari della Corte dei conti per i revisori. Nel centro del mirino anche le spese di personale con la finalità di verificare le misure derogatorie alla specifica disciplina di settore, introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal Pnrr.

Nel questionario al bilancio preventivo 2023-2025 viene richiesto se, in caso di necessità di personale, l'ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2023/2025 in maniera coerente ai progetti del Pnrr. Sul punto è opportuno rammentare che nell'ambito del percorso di attuazione del Pnrr gli enti territoriali assumono un ruolo particolarmente rilevante in quanto soggetti attuatori di una parte considerevole dei progetti. Essi, pertanto, sono chiamati a rafforzare le proprie capacità tecniche ed operative con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi. A supporto di tali attività sono previste misure per facilitare il reclutamento di personale.

Di conseguenza viene richiesto di verificare se l'ente prevede di assumere in servizio, nel corso del 2023, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del Dl 152/2021. Tale norma consente per i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Pnrr, la possibilità, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 e all'articolo 259, comma 6, del Tuel, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella "1" annessa al decreto.

Tale spesa di personale, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini delle limitazioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le suindicate disposizioni, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

Le menzionate assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, e, in questo senso, il questionario pone il quesito circa l'esistenza o meno dell'asseverazione.

Inoltre, viene chiesto di indagare se l'ente ha inserito nel quadro economico spese di personale a tempo determinato poste a carico dei fondi Pnrr nel rispetto della circolare RgS n. 4 del 18 gennaio 2022. In tale contesto l'organo di revisione deve porre attenzione che nel rispetto del disposto della suddetta circolare i costi di personale ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del Pnrr ai sensi del comma 1 articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, sono quelli riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

L'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti «se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto».

La circolare precisa che, in ogni caso, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi Pnrr.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le indicazioni del Mef riportano un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;

• collaudo tecnico-amministrativo;

• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;

• incarichi in commissioni giudicatrici;

• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal Pnrr.

I costi di cui sopra possono essere posti a carico del Pnrr «nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico», calcolati sulla base di quanto indicato nella circolare ministeriale.

Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal Pnrr (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa).

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