Fisco e contabilità

Fondo contenzioso, gestione economale ed equilibrio di bilancio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

FONDO CONTENZIOSO
Il Principio contabile applicato 472 prevede la costituzione del fondo contenzioso per far fronte a oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia una "significativa probabilità di soccombere" e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al "pagamento di spese". Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli accantonamenti al Fondo contenzioso, legato ai rischi di soccombenza sulle procedure giudiziarie in corso per cui «risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza». La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio e in modo particolare da quelli di imparzialità e verificabilità.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 65/2021

GESTIONE ECONOMALE
Le spese di fornitura di acqua per il Consiglio comunale, in ragione del loro importo contenuto e considerando l'impossibilità di pianificare compiutamente il fabbisogno, rientrano tra le spese minute necessarie per il funzionamento degli uffici. Sono, altresì, inerenti le spese per iniziative natalizie tenute presso i locali della scuola dell'infanzia e piccole celebrazioni destinate alla comunità. Le funzioni comunali comprendono, infatti, «tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico». Il supporto a iniziative aggregative e l'organizzazione di piccole cerimonie – dalla spesa contenuta e per finalità adeguatamente dimostrate – rientrano, pertanto, tra le spese di rappresentanza ammissibili a livello comunale. Non risultano, invece, ammissibili le spese per contravvenzioni in quanto estranee alle finalità istituzionali del Comune. Le sanzioni previste dal Codice della strada, infatti, mirano a punire e dissuadere i contravventori, comminando il pagamento di una pena pecuniaria. La responsabilità del titolare del veicolo è meramente sussidiaria ed eventuale ed è volta a incoraggiare comportamenti virtuosi nei casi in cui non è possibile individuare immediatamente il contravventore. Le sanzioni, presupponendo una specifica responsabilità personale, non possono gravare sulle finanze pubbliche, ma devono essere poste a carico del trasgressore, che il Comune è tenuto a identificare.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA LIGURIA - SENTENZA N. 119/2021

EQUILIBRI DI BILANCIO
Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui alla legge 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 68/2021

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