Progettazione

Prevenzione incendi, dal 4 aprile si passa alle nuove regole per la formazione

Non più validi i corsi in base al Dm 10 marzo 1998. Nuovi programmi per gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione emergenze sul lavoro e nei cantieri

di Mariagrazia Barletta

Si completa, il prossimo 4 aprile, il passaggio alle nuove regole per la formazione degli addetti antincendio, ossia dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Da questa data, infatti, i corsi per gli addetti al servizio antincendio programmati secondo i contenuti dell'ormai abrogato Dm 10 marzo 1998, non saranno ritenuti validi. Il 4 aprile è, dunque, una data spartiacque che segna la transizione completa verso le istruzioni impartite dal Dm 2 settembre 2021, ossia il decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che, insieme al decreto sul controllo e la manutenzione egli impianti (Dm 1° settembre 2021) ed al cosiddetto "mini-codice" (Dm 3 settembre 2021), ha contribuito al superamento delle regole del 1998.

Il Dm sulla gestione della sicurezza antincendio ha infatti previsto un periodo transitorio che ha lasciato aperta la possibilità di continuare a formare gli addetti al servizio antincendio secondo le vecchie disposizioni, ma solo per i corsi già programmati purché fossero completati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 4 ottobre. Dal 4 aprile sia per i luoghi di lavoro che per i cantieri, tutti i corsi di formazione devono seguire i nuovi programmi, ossia la durata e i contenuti minimi devono essere conformi alle nuove disposizioni. I corsi restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione del rischio incendi e della complessità delle attività, della durata di quattro, otto o 16 ore. La durata dei corsi va scelta sulla base della valutazione dei rischi e delle linee di indirizzo contenute nel nuovo Dm. Le novità non riguardano solo i contenuti, per essere valido, infatti, un corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio deve essere tenuto da docenti qualificati. Per la prima volta, infatti, con il Dm 2 settembre 2021 sono stati definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere lezioni agli addetti antincendio. Ad esempio, la norma ritiene qualificati come insegnanti per la parte teorica i professionisti antincendio iscritti nelle liste del Viminale. Gli stessi soggetti possono tenere lezioni anche per la parte pratica, ma solo dopo aver seguito un corso di almeno 28 ore tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superato un apposito esame.

Alcune importanti indicazioni, utili anche per i datori di lavoro che devono scegliere i corsi per i loro addetti, sono rintracciabili in alcune circolari della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. La circolare n. 12301 del 2022 ha specificato che i soggetti pubblici o privati che tengono corsi per addetti antincendio devono svolgerli nella loro interezza, ossia è esclusa la possibilità di dividere il corso in modo che una parte dei moduli previsti nei programmi sia affidata ai Comandi dei Vigili del Fuoco. La stessa circolare ha inoltre chiarito che non sono ammesse assenze né frequenze parziali e che la formazione a distanza (Fad) è possibile, ma solo in modalità sincrona e limitatamente alla parte teorica del corso.

Un'altra importante indicazione i Vigili del Fuoco l'hanno fornita per gli addetti che abbiano necessità di ottenere una formazione di livello superiore a quella già acquisita, come ad esempio un addetto formatosi per un rischio medio (secondo le vecchie regole) che ora intende passare al livello tre definito dalle nuove disposizioni. In questi casi, il passaggio richiede la frequenza dell'intero corso di livello superiore. I Vigili del Fuoco hanno anche chiarito (nota n. 7826 del 2022) che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998), ovviamente sempre tenendo conto della data del 4 aprile, e che, eventuali nuovi argomenti introdotti nei programmi dal Dm 2 settembre 2021, non affrontati nei corsi di formazione precedentemente frequentati, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento degli addetti. A tal proposito, va ricordato che il nuovo Dm ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-For), limitatamente alla conoscenza e all'uso degli estintori portatili. La transizione alle nuove regole per la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio ha effetto anche sugli attestati di idoneità tecnica rilasciati dai Comandi provinciali a seguito di prove di accertamento tecnico. Più nel dettaglio, le richieste di accertamento di idoneità tecnica per i corsi svolti secondo i programmi previgenti possono essere acquisite dai Comandi entro il 4 aprile 2023.

Altra data da ricordare è il 4 ottobre 2023 che si lega alla cadenza quinquennale prevista per l'aggiornamento degli addetti antincendio. Secondo le nuove misure, infatti, il primo aggiornamento deve avvenire entro cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento svolta. Se, però, al 4 ottobre 2022 risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso va programmato entro il 4 ottobre 2023 (entro un anno dalla data di entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021). I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento - va ricordato - erano stati definiti da una circolare dei Vigili del Fuoco (n. 12653 del 23 febbraio 2011). Quei contenuti sono stati ripresi dal Dm, ma con qualche variazione.

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