Personale

Fondo accessorio, 84,5 euro in più per ogni dipendente

Lo stanziamento va adeguato all’eventuale aumento del personale in servizio

di Arturo Bianco

Modifiche alle regole che presiedono alla costruzione e alla ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata e all’erogazione delle indennità, con la conferma dell’impianto costruito dal contratto del 21 maggio 2018.

È questa la logica ispiratrice dell’ipotesi di contratto del personale degli enti locali e delle regioni per il triennio 2019/2021 sottoscritta lo scorso 4 agosto.Cominciamo con il fondo: le nuove disposizioni si applicano dal 2023. Esso continuerà a essere suddiviso in una parte stabile e in una parte variabile, fermo restando il vincolo del rispetto del tetto complessivo del salario accessorio del 2016. La parte stabile è costituita dalle risorse previste dal contratto del 21 maggio del 2018. Ad esse si aggiunge a partire dal 1° gennaio 2021 la somma di 84,5 euro per ogni dipendente in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, alla data del 31 dicembre 2018. Inoltre, le amministrazioni che hanno un aumento del numero dei dipendenti inseriscono le somme necessarie per sostenere i maggiori oneri per il trattamento economico accessorio: anche senza un espresso richiamo, questa è la disposizione che dà attuazione all’articolo 33 del Dl 34/2019.

Occorre dar corso all’inserimento delle risorse necessarie per corrispondere le differenze di trattamento economico ai dipendenti che sono destinatari di progressioni economiche: è molto utile la precisazione per cui questi aumenti vanno calcolati sui dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore degli incrementi stipendiali e vanno inseriti nei fondi di tali anni.

Ultima voce della parte stabile è costituita dall’inserimento delle risorse già pagate dai bilanci per la differenza di trattamento economico: l’inserimento avverrà nel fondo del 2023, visto che la decorrenza è costituita dall'entrata in vigore delle nuove regole sull'ordinamento professionale, che si applicheranno dal quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva. Gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022, pari allo 0,55% del monte salari del 2018 e destinati al finanziamento del nuovo ordinamento professionale, sono state assorbite nel finanziamento degli aumenti del trattamento fondamentale e di queste voci del fondo. La parte variabile è fatta innanzitutto dalle stesse voci del precedente contratto, con la utile precisazione che gli enti possono disporre un incremento a fronte di specifiche scelte organizzative, anche con riferimento alle assunzioni a tempo determinato. Inoltre, con decorrenza dallo scorso 1 gennaio 2022 le amministrazioni possono aumentare, in deroga al tetto del salario accessorio, il fondo dei dipendenti e quello per le posizioni organizzative con una somma che complessivamente non deve superare lo 0,22% del monte salari 2018: queste risorse devono essere utilizzate in primo luogo per il finanziamento delle attività di protezione civile. Salvo che la contrattazione decentrata non sia ancora conclusa tutti gli incrementi del fondo vanno inseriti nel fondo del 2023.

Relativamente alle indennità le novità sono essenzialmente le seguenti 5 e le nuove regole si applicheranno dal 2023. Viene previsto che si debba continuare a differenziare la incentivazione della performance individuale in modo da valorizzare coloro che hanno conseguito la valutazione migliore. La misura di questa differenziazione minima scende dal 30% al 20% dell'importo mediamente erogato negli enti in cui sono inserite nei fondi risorse aggiuntive connesse al raggiungimento di specifici obiettivi. Al finanziamento del welfare integrativo la contrattazione decentrata può destinare delle somme prelevate dal fondo. La indennità di specifiche responsabilità può essere corrisposta a tutti i dipendenti che non siano titolari di incarichi di elevata qualificazione. La sua misura massima è elevabile da 3.000 fino a 4.000 euro a coloro che sono inquadrati nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni ed il contratto, anche se a titolo esemplificativo, indica cosa si debba intendere per specifica responsabilità. La misura massima della indennità per le condizioni di lavoro viene elevata a 15 euro al giorno. Infine, per la indennità di turno festivo infrasettimanale la maggiorazione è portata al 100% del trattamento tabellare.

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