Appalti

Antimafia, così il rilascio dell'informativa diventa un procedimento

Niente confronto solo per ragioni di urgenza, che però la legge non specifica

di Giovanbattista Tona

Il decreto legge attuativo del Pnrr muta la prospettiva dell'indagine del prefetto per il rilascio delle informazioni antimafia.Con mirate modifiche al Codice antimafia, il rilascio delle informazioni antimafia diventa un procedimento, in cui il prefetto, se l'esito delle verifiche non consente di emettere un provvedimento liberatorio perché sono emersi elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, dovrà valutare due opzioni: adottare l'interdittiva o, se i tentativi di infiltrazione sono «occasionali», applicare le misure amministrative di prevenzione collaborativa, disciplinate dal nuovo articolo 94-bis.Prima di decidere, il prefetto comunica all'impresa di avere riscontrato i presupposti per adottare l'uno o l'altro provvedimento, indica gli elementi sintomatici che ha acquisito e le assegna un termine fino a 20 giorni per presentare osservazioni scritte e documenti, o per chiedere l'audizione nelle forme previste dall'articolo 93 del Codice antimafia (ma finora si procedeva solo se il prefetto lo riteneva utile e non su richiesta di parte).

Al contraddittorio non si procede se ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento; nel silenzio della legge, sarà la valutazione discrezionale a stabilire se vi sono. Non possono, inoltre, essere comunicati elementi informativi il cui disvelamento possa pregiudicare procedimenti amministrativi, attività processuali o altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ancora in corso. Tuttavia, si ritiene che, se quegli elementi non si possono comunicare, non si potranno neanche utilizzare per motivare l'eventuale successivo provvedimento.Il contraddittorio deve concludersi entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la comunicazione, ma la disposizione non prevede sanzione. Mentre pendono i termini per il contraddittorio rimane sospeso quello di 30 giorni o quello più lungo di 45 entro cui il prefetto deve rilasciare l'informativa all'amministrazione interessata e spirati i quali l'amministrazione può procedere anche senza l'informativa.

Le misure amministrative introdotte dal nuovo articolo 94-bis per presupposti e natura richiamano la misura di prevenzione del controllo giudiziario (articolo 34-bis), ma vengono applicate dal prefetto per impedire nei casi meno gravi che si producano gli effetti (spesso economicamente letali) dell'interdittiva. Comportano per l'impresa l'adozione di misure organizzative capaci di prevenire le cause di agevolazione, l'osservanza di prescrizioni e alcuni obblighi di comunicazione per un periodo che va da sei mesi a un anno. Il provvedimento viene comunicato alla cancelleria del tribunale della prevenzione che, se ha in corso un procedimento a carico degli stessi interessati, ne terrà conto e valuterà se applicare in sua sostituzione il controllo giudiziario. In base alla norma non sembra che dalla comunicazione possa, invece, originare un nuovo procedimento dinanzi al tribunale.

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