Personale

Aran, dal 1° aprile restano i B3 ma solo se previsti in bilancio e fabbisogni

I vincitori di concorsi banditi per quelle posizioni prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento potranno conservare il trattamento economico equivalente

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

I vincitori di concorsi banditi per posizioni di accesso B3 prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento potranno conservare il trattamento economico equivalente a quella specifica posizione economica, a condizione che il loro reclutamento sia stato previsto nella programmazione dei fabbisogni di personale per l'anno 2023 e che il bilancio ne abbia coerentemente previsto la copertura.

Questo l'orientamento fornito dall'Aran a un ente, a integrazione di quanto già comunicato in un precedente parere (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 28 febbraio). Offrendo la sua prima risposta, l'Agenzia aveva chiarito quale debba essere - dal 1° aprile prossimo - il trattamento economico da applicare al momento dell'assunzione ai soggetti assunti in esito a concorsi banditi per l'accesso in B3 giuridico. Analogamente a quanto avvenne a valle del rinnovo contrattuale 2016/2018 per i D3, che quel contratto aveva soppresso, la regola generale è che dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale tutti i soggetti presenti in graduatorie da B3 dovranno essere inquadrati come Operatori Esperti. La loro posizione economica di accesso sarà, quindi, equivalente a quella dell'attuale B1. Un "passo indietro" retributivo, potrebbe dirsi, rispetto alle aspettative di quei soggetti, giustificato dalla rivoluzione apportata dal contratto 16 novembre 2022.

Esiste però un'eccezione, che ha indotto l'Agenzia a elaborare un'integrazione rispetto a quanto già chiarito. Secondo l'Aran il primo inquadramento retributivo di quei soggetti potrà essere invece fissato nel trattamento economico dell'attuale B3 a condizione che l'ente effettui l'assunzione:
• sulla scorta di una programmazione delle assunzioni adottata prima del 1° aprile 2023, nella quale sia stata decisa l'assunzione di profili con accesso in B3;
• avendo dapprima previsto l'integrale copertura finanziaria delle assunzioni in parola nel bilancio dell'anno 2023, calcolandola, appunto, in base al costo di un B3.

Al ricorrere dei due presupposti di cui sopra, ragiona l'Agenzia, l'ente nel rispetto dell'articolo 79 comma 1-bis del nuovo contratto dovrà incrementare il fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente a somme, per il differenziale di stipendio tra B1 e B3, che nel caso di specie sono evidentemente già a carico del bilancio 2023.

A questo punto, secondo la logica della neutralità finanziaria che permea la clausola contrattuale, in presenza delle risorse necessarie sarà possibile garantire al personale neoassunto il trattamento retributivo di accesso previsto per l'attuale posizione economica B3.

Negli altri casi, come già visto, l'inquadramento di tutti gli assunti da quelle graduatorie non potrà che partire dal valore economico dell'odierno B1.

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