Fisco e contabilità

Consulta, principio di leale collaborazione anche sui criteri di erogazione dei fondi statali a impatto regionale

I decreti ministeriali devono essere adottati d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni

di Pietro Verna

I decreti ministeriali previsti dall'articolo 1, commi 202 e 649, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio dello Stato 2021) che istituisce il «Fondo per le imprese non industriali con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni alla viabilità» e il «Fondo per le imprese di trasporto passeggeri mediante autobus non soggetti a servizio pubblico» devono essere adottati d'intesa con la Conferenza Stato- Regioni, pena la violazione del principio di leale collaborazione di cui dell'articolo 120 della Costituzione.
Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 179 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, commi 202 e 649, secondo i quali:
• «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico […], sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo [per] le imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale»;
• «Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze […], sono stabiliti i criteri e le modalità [di] erogazione [del fondo per] il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico».

La sentenza della Consulta
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Regione Campania secondo cui le disposizioni in narrativa sarebbero state in contrasto con gli articoli 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 della Costituzione, per non aver previsto «alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali» nell' individuazione dei criteri di erogazione dei fondi. Mentre l'Avvocatura generale dello Stato aveva sostenuto che le disposizioni in narrativa costituivano «un intervento finanziario emergenziale interamente a carico del bilancio statale», ascrivibile alla competenza dello Stato in materia di concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione), e di trasporto passeggeri con autobus non soggetti a servizio pubblico (articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Tesi che non ha colto nel segno. La Consulta ha richiamato l'orientamento secondo il quale la legge statale che contempli «un finanziamento, con vincolo di destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale o concorrente), deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle regioni [nella] forma dell'intesa o del parere» (Corte costituzionale: sentenze n. 123 e 114 del 2022; in senso conforme sentenza n. 71 e n. 61 del 2018: il ricorso allo strumento dell'intesa Stato- Regioni è necessario in presenza di «un concorso di competenze legislative che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» e quando «la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà allo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione». Orientamento che la Consulta ha ribadito. Lo ha fatto stabilendo che l'accezione utilizzata dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 174 del 2020 («imprese non industriali») per indicare le imprese beneficiarie del fondo «è tale da intercettare anche ambiti materiali di sicura competenza regionale (ad esempio commercio e agricoltura)» e che il comma 649 del medesimo articolo deve essere interpretato alla luce del principio secondo cui «la materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018", nella parte in cui «non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse ivi previste siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata».

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