I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna sulle autorizzazioni ambientali

di Matteo Piacentini

Ambiente – Provvedimento Unico Regionale – Impianto agri-fotovoltaico – sottrazione di suolo – terreno agricolo.
È illegittimo il diniego al rilascio del provvedimento unico regionale per un progetto di impianto FV agri-fotovoltaico sotto il profilo della "sottrazione di suolo". Ed infatti, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola.

T.A.R. Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 248

 
Ambiente – Parco – Capannone – Verifica di conformità – Tutela valori naturali ed ambientali – Interesse naturalistico e ambientale – Patrimonio naturale.

Non è sanabile il capannone industriale realizzato in un parco. La Sezione ha ricordato che il nulla osta dell'art. 13, l. n. 394 del 1991 ha a oggetto la previa verifica di conformità dell'intervento con le disposizioni del piano per il parco (che - a norma dell'art. 12 - persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco) e del regolamento del parco (che - a norma dell'art. 11 - disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco). Quegli atti generali rappresentano gli strumenti essenziali e indefettibili della cura dell'interesse naturalistico e ambientale in ragione della quale è istituito il parco con il suo "speciale regime di tutela e di gestione".
Essi disciplinano in dettaglio e per tutto il territorio del parco gli interventi e le attività vietati e quelli solo parzialmente consentiti, le loro ubicazioni, destinazioni, modalità di esplicazione e così via, secondo un disegno organico inteso a "la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
 
Ambiente – Autorizzazioni – Nulla-osta – Ente Parco – Atto endoprocedimentale – Sanatoria – Interesse naturalistico ambientale – Interesse paesaggistico.
Il citato art. 13 della legge quadro subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere al nulla-osta dell'Ente parco che ne verifica la compatibilità con la tutela dell'area naturale protetta (art. 13, comma 1). Ma non riguarda opere in sanatoria e ciò è giustificato dal fatto di evitare che l'antropizzazione del Parco segua una logica casuale e connotata dalla creazione di stati di fatto quale quella che connota talvolta inevitabilmente lo sviluppo urbano, una volta introdotta la regola generale di ammissibilità delle valutazioni postume (art. 36 del t.u. edilizia). 
Con specifico riguardo alla natura del nulla-osta in argomento si evidenzia come esso sia, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, "atto diverso dall'autorizzazione paesaggistica agli interventi, agli impianti e alle opere da realizzare, in quanto atto endoprocedimentale prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione stessa" (Corte cost., sentenza 29 dicembre 2004, n. 429) dotato di una sua autonomia essendo l'interesse naturalistico ambientale diverso da quello paesaggistico. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 359

 

Ambiente – Autorizzazione Unica Ambientale – AUA – Impianto fotovoltaico – Modulo procedimentale – Conferenza di servizi – Incompletezza.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, il modulo procedimentale prescelto dal legislatore è quello della conferenza di servizi e la presentazione della documentazione incide sullo svolgimento del procedimento, nel senso di impedirne la trattazione in caso di incompletezza. 

Ambiente – Risarcimento del danno – Ritardo – Autorizzazione – Impianto fotovoltaico – Danno da mancato riconoscimento bene vita.

Al fine di scrutinare una domanda di risarcimento del danno per inosservanza del termine di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è opportuno richiamare l’orientamento dell’Adunanza plenaria 23 aprile 2021 n. 7 in merito al fatto che il danno da ritardo segue le sorti del danno da mancato riconoscimento (illegittimo) del bene della vita.

C.g.a. 15 febbraio 2022 n. 197

 

Ambiente - VIA – Valutazione dell’impatto ambientale – Tutela della natura – Tutela del paesaggio – Divieti generali e obblighi di autorizzazione – “Piani e Programmi” – Regolamento sulla tutela paesaggistica – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti menzionati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale volta a tutelare la natura e il paesaggio, che enuncia a tal fine divieti generali e obblighi di autorizzazione senza prevedere norme sufficientemente dettagliate per quanto riguarda il contenuto, l’elaborazione e l’attuazione di progetti non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 22 febbraio 2022, C300/20

 

Ambiente – VIA – Procedimenti di verifica ambientale – Competenza legislativa esclusiva dello Stato – Esigenze di semplificazione e tutela ambientale – Modelli organizzativi – Collaborazione e Coordinamento.
La disciplina dei procedimenti di verifica ambientale è riservata, in via esclusiva, alla legislazione statale, che rintraccia il punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la «speciale» tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall’altro. Nelle procedure di tutela ambientale, il valore della semplificazione s’invera nella definizione di modelli organizzativi fondati sull’efficiente collaborazione e sul coordinamento delle competenze, non sulla mera velocizzazione delle tempistiche.

Corte Costituzionale 3 dicembre 2021, n. 233