Amministratori

Corte dei conti, l'incarico ingiustificato al legale esterno è fonte di responsabilità erariale

La scelta operata dall'amministrazione non ha rispettato il canone di ragionevolezza

di Amedeo Di Filippo

La scelta ingiustificata di ricorrere ad avvocati del libero foro invece che all'avvocatura di Stato è fonte di danno erariale anche per gli enti locali. Lo afferma la sezione giurisdizionale per il Trentino della Corte dei conti con la sentenza n. 26/2022.

Il caso
La Corte è stata chiamata a valutare un presunto danno costituito dai corrispettivi liquidati a due avvocati del libero foro incaricati della difesa in giudizi civili, i cui incarichi sarebbero stati conferiti in assenza di giustificazione al posto di ricorrere gratuitamente all'avvocatura del Stato, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse pubbliche. Facoltà prevista dall'articolo 41 del Dpr 49/1973 per la regione, i comuni e le province del Trentino-Alto Adige a far data dal 2004. Posto che non si tratta di obbligo, viene contestato il fatto di aver affidato gli incarichi all'esterno senza alcuna ragione, per cui il mancato ricorso all'avvocatura ha costituito cattivo esercizio della discrezionalità concessa dalla norma, in quanto il comune ha scelto una difesa onerosa senza ponderare l'alternativa, appunto offerta dalla norma, di una difesa altrettanto professionale ma gratuita.

Le motivazioni
Le argomentazioni proposte dall'ente nelle delibere di conferimento riportano unicamente la decisione di resistere in giudizio e di affidare l'incarico al professionista per il preventivo pervenuto, senza evidenziare alcun esame di elementi o ragioni obiettive per le quali abbia scelto di non ricorrere all'avvocatura dello Stato. Da questo punto di vista, osserva la Corte, le delibere non rendono contezza di alcuna ragione per la quale la scelta sia ricaduta su questi e non su avvocati dello Stato, la cui preparazione professionale non può ragionevolmente essere messa in secondo piano sulla base di un mero e non motivato giudizio soggettivo del conferente. Non emergendo alcuna ponderazione di ragioni razionalmente collegabili all'affidamento all'esterno, i giudici contabili deducono che la scelta operata dall'amministrazione non ha rispettato il canone di ragionevolezza che sottende alle attività discrezionali, con la conseguente illegittimità degli atti per violazione del principio di ragionevolezza nell'affidamento degli incarichi.

Il parere
Accertata l'illegittimità del ricorso agli incarichi esterni, la Corte si concentra sui pareri positivi espressi dal segretario e dagli uffici sulle delibere. Da un lato rileva che la mera presenza di tali pareri non comporta di per sé la conseguenza che il componente dell'organo collegiale debba ritenersi sempre e comunque in assenza di colpa grave per l'illecito deliberato, perché detti pareri assumono una loro rilevanza a tali fini solo laddove abbiano un contenuto adeguato a costituire un tale legittimo affidamento nei partecipanti alla votazione. Dall'altro sostiene che rientra nei doveri istituzionali del segretario comunale rilevare l'assoluta mancanza di riferimenti a circostanze oggettive che rendessero conto di una ragionata scelta per l'opzione della difesa onerosa, in quanto la conoscenza della disciplina in materia è cosa da lui esigibile e rientrante nel bagaglio professionale richiesto per il suo status. A differenza degli assessori, che tale bagaglio non possiedono e che, istituzionalmente, sono nella posizione di essere supportati e assistiti dal segretario.

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