Urbanistica

Cessione dei crediti, dal mercato arrivano altri paletti per il calcolo del 30%

Il parere della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato un’importante indicazione

di Giuseppe Latour

Arrivano altri limiti per il calcolo del 30 per cento. Il parere della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, firmato dal presidente Massimo Sessa martedì scorso, ha dato un’importante indicazione al mercato. Ma non ha chiuso completamente la strada a richieste diverse e, in molti casi, più restrittive. Così, in questi giorni, molti contribuenti stanno verificando che, rispetto a quanto stabilito dal Cslp, a volte c’è da rispettare qualche paletto in più.

Accade, ad esempio, in caso di cessione dei crediti. Chi aveva una procedura di trasferimento dei crediti già attiva, si sta vedendo spesso recapitare richieste di integrazione dei documenti necessari a rispettare le checklist da completare per ottenere la cessione.

Succede, ad esempio, nel caso delle procedure seguite da Deloitte. L’advisor nei giorni scorsi ha inviato alcuni documenti, relativi al nuovo adempimento in scadenza a fine settembre, ai soggetti che hanno in corso una procedura di cessione per case unifamiliari e unità indipendenti con accesso autonomo.

A preoccupare i tecnici è, soprattutto, la richiesta di una ricevuta Pec dell’avvenuto inoltro entro fine settembre allo Sportello unico per l’edilizia dell’autodichiarazione del direttore lavori di avvenuto completamento del 30% dei lavori complessivi.

L’invio allo Sportello unico non compariva, invece, nel parere della Commissione. E, anzi, nei lavori preparatori di quel documento si è parlato proprio del fatto che un invio di questo tipo non sarebbe necessario o previsto dalla legge in nessun modo. Anzi, per molti è addirittura escluso che uno Sportello unico possa ricevere e protocollare un documento del genere.

Dal canto suo, però, l’indicazione di Deloitte è prudenziale, perché richiede comunque di far fare un passaggio ufficiale e tracciabile alla dichiarazione. E, oltre a questo, fa una scelta conservativa anche sui termini.

La Pec allo Sportello unico va, infatti, inviata entro fine settembre. Il parere del Consiglio superiore, invece, spiegava come la dichiarazione debba asseverare che, alla data del 30 settembre 2022, «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo». Quindi, la fotografia può essere scattata, se necessario, fino alla data del 30 settembre. Per questo, chi voglia prendersi tutto il tempo a disposizione, dovrà inviare la dichiarazione nei giorni successivi alla fine del mese di settembre. Sebbene questo debba avvenire «tempestivamente», come spiega il parere.

Anche in questo caso la scelta è prudenziale. E serve a evitare che la dichiarazione si prenda - per usare un eufemismo - qualche libertà, asseverando la realizzazione di interventi che, magari, vengono completati qualche giorno dopo il 30 settembre. Cristallizzando la situazione a fine mese, invece, si evitano ambiguità e contestazioni successive.

Stesso discorso sulle modalità di calcolo del 30%: su questo l’interpretazione prevalente è che resta possibile scegliere se includere nel computo dei lavori solo quelli che accedono al 110% o, invece, se tenere dentro anche quelli non agevolati. Su questo, Deloitte non prende posizione nel suo modello di dichiarazione sostitutiva. E riporta semplicemente quello che la norma stabilisce sul punto. Sarà il direttore dei lavori a decidere, sotto la propria responsabilità, come si effettua questo conteggio.

In questo modo, resta anche aperta la porta per interpretazioni diverse dell’agenzia delle Entrate. Se nei giorni scorsi Enea ha, infatti, sposato la linea del Consiglio superiore, pubblicando sul suo sito il parere approvato la scorsa settimana, nessuna indicazione ufficiale è arrivata dalle Entrate. E il timore è che, attraverso interpelli e risposte future, ci possano essere dei cambi di linea.

Non a caso, Deloitte segnala nelle sue comunicazioni ai clienti, che «le integrazioni alle checklist documentali di cui sopra potrebbero subire ulteriori modifiche in caso di successivi aggiornamenti interpretativi emanati dall’agenzia delle Entrate».

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